PROVVIDENZE STRAORDINARIE
A favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati attivi che si trovano in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o situazioni eccezionali, sono erogate le provvidenze straordinarie secondo quanto stabilito dall'art. 23 del "Regolamento delle Attività di Previdenza e Assistenza" e in base ai criteri per l'erogazione delle Provvidenze Straordinarie, stabiliti dalla Giunta Esecutiva.
La domanda può essere inoltrata tramite i Collegi o in forma diretta entro e non oltre 12 mesi dal verificarsi dell'evento che ha causato lo stato di bisogno, possibilmente utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Cipag.