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SCIA E ATTIVITÀ EDILIZIA

foto NotiziaIl decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha introdotto rilevanti misure di semplificazione che hanno toccato aspetti importanti della disciplina edilizia, prima fra tutte l'introduzione dell'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che ha sostituito quello della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA, articolo 19, Legge n. 241/1990).



Visti i riflessi per il settore delle costruzioni, l'Ance ha messo a disposizione una nota di approfondimento che analizza i principali effetti derivanti dall'applicazione del nuovo istituto all'attività edilizia, anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dal ministero della semplificazione normativa.

In particolare, la novità più importante introdotta riguarda la possibilità di avviare l'attività immediatamente dopo la presentazione della Segnalazione all'amministrazione competente, senza dover attendere il termine di 30 giorni previsto invece per la dichiarazione di inizio attività.
L'amministrazione, in base alla nuova procedura, ha a disposizione 60 giorni per adottare un provvedimento di sospensione per l'attività intrapresa e per ordinare la rimozione degli eventuali effetti dannosi, a meno che l'interessato non si conformi alla normativa vigente nel termine fissato dalla stessa amministrazione ed in ogni caso in un periodo temporale non inferiore a 30 giorni.
Decorsi i 60 giorni l'amministrazione potrà, comunque, intervenire ma solo in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

E' fatto salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies (revoca) e 21 nonies (annullamento d'ufficio) della legge 241/1990.

Le due norme richiamate prevedono, rispettivamente, la possibilità da parte dell'amministrazione di:
- revocare il provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico,
- annullare lo stesso entro un termine ragionevole in presenza di vizi di legittimità originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto dell'interesse privato.

La Segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Viene, inoltre, previsto che nei casi in cui la legge richieda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le successive verifiche degli organi amministrativi competenti.

L'introduzione della SCIA ha suscitato, sin dall'entrata in vigore della legge 122/2010, numerosi dubbi in ordine alla sua applicabilità al settore edilizio e al coordinamento tra la nuova procedura delineata nell'art. 19 della legge 241/1990 con la disciplina contenuta nel T.U. edilizia e nelle leggi regionali. Al fine di fornire un primo chiarimento in materia, il ministero per la semplificazione normativa ha diramato una nota in risposta al quesito formulato dalla regione Lombardia.

In particolare, il ministero interviene sui seguenti aspetti problematici:
- l'applicabilità della SCIA all'attività edilizia;
- i rapporti tra la SCIA e le previsioni relative alla DIA contenute nel T.U. edilizia e nelle leggi regionali;
- la possibilità di utilizzare la Scia in alternativa al permesso di costruire (SuperDia);
- la disciplina da osservare nel caso di interventi su immobili vincolati.



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