RESTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ESEGUITA FORMALITÀ MEDIANTE IL CANALE TELEMATICO A CURA DEGLI UTENTI NON CONVENZIONATI
Nell’ambito delle attività che il codice civile attribuisce ai responsabili dei Servizi di pubblicità immobiliare, in sede di aggiornamento dei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2664, comma 2 del codice civile, il Conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione (c.d. duplo).
Analoga previsione è contenuta nell’art. 2840 c.c. che detta disposizioni in merito al certificato dell’iscrizione.