Obbligo di formazione per i datori di lavoro con funzioni di RSPP
ACCORDO STATO-REGIONI
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
· concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
· rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza.
Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio.
La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli saranno:
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza.
Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio.
La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli saranno:
· Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
· Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio
· Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
· Rischio Basso: 4 ore
· Rischio Medio:8 ore
· Rischio Alto: 16 ore
con aggiornamento obbligatorio quinquennale.
La formazione può essere seguita in modalità e-learning.
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
La formazione può essere seguita in modalità e-learning.
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
· Rischio Basso: 16 ore
· Rischio Medio: 32 ore
· Rischio Alto: 48 ore
Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con aggiornamenti obbligatori.
clicca qui per scaricare il testo dell'accordo Stato-Regioni
Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con aggiornamenti obbligatori.
clicca qui per scaricare il testo dell'accordo Stato-Regioni
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