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Silenzio assenso per le autorizzazioni paesaggistiche

Sviluppo, silenzio assenso per le autorizzazioni paesaggistiche

In arrivo semplificazioni in ambito paesaggistico e urbanistico. Con la

legge Sviluppo, il silenzio assenso fa capolino anche nell’attività delle Soprintendenze, ma solo se gli strumenti urbanistici sono adeguati alle previsioni paesaggistiche.

La legge per lo sviluppo, di recente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, modifica il Decreto Legislativo 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  Rispetto alla precedente normativa, che alla mancata pronuncia dell’Amministrazione per la tutela dei vincoli esistenti associava la necessità di modificare il progetto o sospendere i lavori, si fa strada una procedura più snella e diversificata.
 
Per operare in zone sottoposte a vincolo, è necessario presentare domanda alla Regione, o, in alternativa, alla Provincia e al Comune, cioè agli enti preposti alla tutela del vincolo esistente. La Soprintendenza esprime il proprio parere, che è sempre obbligatorio.
 
Cosa accade quando il parere della Soprintendenza non è vincolante
Se lo strumento urbanistico è adeguato al piano paesaggistico, il parere della Soprintendenza non è vincolante. Nel caso in cui la Regione si sia espressa in senso favorevole, la mancata pronuncia della Soprintendenza sarà interpretata come silenzio assenso.
 
In caso di parere negativo della Soprintendenza, la Regione o l’ente da essa delegato può comunque approvare il progetto, dando ragione al privato.
 
Casi in cui il parere della Soprintendenza è vincolante
Se lo strumento urbanistico non è stato adeguato al piano paesaggistico, il parere della Soprintendenza diventa vincolante.
 
In caso di mancata pronuncia non si può procedere invocando il silenzio assenso. Entro 45 giorni dal momento in cui la Soprintendenza è chiamata in causa, può essere indetta una Conferenza di servizi, che ha 15 giorni di tempo per esprimersi.
 
Solo in caso di silenzio protratto per 60 giorni, la Regione può agire in autonomia.



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