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Nuove regole per la Certificazione Energetica nella Regione Sicilia

CASA_ENERGETICA.jpgL'Attestato di Certificazione Energetica per gli immobili siti nella Regione Siciliana deve essere redatto da un tecnico che sia: 
- estraneo alla progettazione e alla direzione lavori; 
- iscritto ad un elenco regionale di soggetti abilitati.

Lo ha stabilito il Decreto 3 marzo 2011 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 25-03-2011, che contiene "Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana".



Il Decreto prevede che i tecnici interessati all'attività di Certificazione Energetica facciano richiesta di iscrizione al Dipartimento Regionale dell'Energia che rilascerà un numero identificativo al tecnico certificatore. Tale numero dovrà essere riportato negli Attestati di Certificazione.
Inoltre, il Decreto stabilisce che il tecnico certificatore, entro quindici giorni dalla consegna al al committente dell'ACE, ne trasmetta copia al Dipartimento Regionale dell'Energia.
A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l'immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato.
Dalla data di invio dell'attestato di certificazione energetica all'amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all'edificio o immobile certificato.
Il Dipartimento Regionale potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli ACE inviati all'amministrazione regionale, nonché sui requisiti dei soggetti certificatori.
Dal 21 settembre 2011, tutti gli ACE privi del numero identificativo del soggetto certificatore non saranno ritenuti validi.
L'Attestato di Certificazione Energetica, così come le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, deve essere redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e deve seguire le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" -D.M. 26 giugno 2009- e quanto previsto dal Decreto 3 marzo 2011 della Regione Sicilia.
L'ACE, infine, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.
clicca qui per scaricare il decreto



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