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Fabbricati rurali: la proposta dei geometri

Continua a far discutere l'accatastamento dei fabbricati rurali ai della loro esenzione dall’Ici, introdotto con il decreto Sviluppo. Come è noto, il comma 2 bis dell’articolo 7 prevede la presentazione, da parte dei soggetti interessati ed entro il 30 settembre prossimo, di una domanda di variazione della categoria catastale già assegnata ai fabbricati censiti, nelle categorie A/6 per le residenze e D/10 per gli immobili ad uso strumentale, ai fini del riconoscimento della loro ruralità.



È peraltro noto che il dl sviluppo è stato determinato a seguito delle sentenze della Cassazione, 18565 e 18570 del 21 agosto 2010 e di altre simili, che avevano stabilito la possibilità di concedere l’esenzione dalle imposte (Ici ed altre) per i soli fabbricati rurali, accatastati e censiti nelle categorie A/6 e 0/10.
Da qui nascono le perplessità del Consiglio Nazionale dei Geometri espressa in una recente Circolare: la categoria A/6, - si legge nel documento - è ormai soppressa ed inutilizzata già dal 1993, con una apposita pubblica circolare della stessa Agenzia del Territorio, dove veniva dichiarata la completa inesistenza sul territorio, e quindi l’anacronistica presenza in banca dati, di tale categoria catastale.
La categoria A/6 – continuano i geometri - non riguarda unità immobiliari “rurali”, ma riguarda invece unità immobiliari “urbane”, con caratteristiche rurali, che, come detto, nella realtà non esistono più. Tutte le unità immobiliari catastali sono di fatto u.i.u. (urbane) e, ancora, non esistono le u.i.r. (rurali), per cui, in caso, bisognerebbe istituirle. In Italia ci sono oltre 1.000 Comuni dove le A/6 non esistono per nulla nei quadri di classificazione catastale, perché non previste e non esistenti al momento della formazione del Catasto Urbano per cui anche qui, se del caso, bisognerebbe istituirle.
Il CNG fa sapere che, essendo l’Agenzia del Territorio contraria al ripristino o alla istituzione di una apposita categoria A/6, solamente con finalità di esenzione fiscale - che rischierebbe di inquinare il lavoro fin qui svolto per la corretta archiviazione inventariale dell’edificato -, a tutt’oggi, non ha previstoalcuna modalità operativa per adempiere alle indicazioni della norma, anche perché deve attendere l’emissione del previsto decreto ministeriale.
Quindi ancora non è dato sapere se si tratterà della presentazione di un nuovo Docfamagari semplificato, visto che la norma parla di domanda e non di denuncia o di dichiarazione, oppure di quale altra possibile procedura. Detto ciò, secondo il CNG, è oggi lecito ritenere che si possa e si debba presentare un’istanza generica, allegando l’autocertificazione richiesta.
Secondo il CNG la cosa più sensata parrebbe, per il momento, quella di presentare all’Agenzia e al Comune, una semplice ed informale istanza, che chieda il cambio di categoria delle unità già accatastate nelle N6 e nelle 0/1 O, in base alla L. n. 10612011, ai soli fini dell’ esenzione fiscale.
Questa scelta - spiega sempre la circolare - appare la più opportuna in quanto, qualora un immobile sia correttamente accatastato, potrà continuare a esserlo, consentendo contemporaneamente al richiedente e all’Agenzia, la possibilità di inserire una apposita annotazione in banca dati, a chiarimento dell’esenzione fiscale e della motivazione della evidente disparità di risultanza reddituale, al di fuori dei canoni corretti dell’accatastamento.
Detta annotazione consentirebbe - anche a futura memoria ed ad eventuale cessazione dei requisiti soggettivi agricoli dei titolari -, che l’immobile possa e debba rimanere accatastato correttamente."Ciò per i tecnici  - precisa il CNG - sarà motivo di preoccupazione e di attrito con la committenza e le organizzazioni di categoria, che ora potrebbero pretendere l’esecuzione dei loro accatastamenti nelle categorie indicate dalla norma per l’esenzione fiscale, pur nella consapevolezza che le Agenzie del Territorio non potrebbero accettarle. Per cui sembra attualmente evidente che la migliore soluzione possa essere la produzione di un apposito DOCfA semplificato, che consenta unicamente una annotazione di merito nella banca dati catastale, in ossequio alla norma che lo prevede, eventualmente utile anche per gli immobili ancora da accatastare oppure in corso di accatastamento.
"Rimane l’incognita del termine, al solito troppo ristretto - conclude il CNG -, a causa del quale sarà difficile poter ottemperare in tutti i casi ed in tutte le svariate tipologie di situazioni esistenti. Evidentemente la scadenza - fine settembre per l’istanza di parte e 20 novembre per la verifica dell’Ufficio - mira a garantire la riscossione dell’Ici per l’anno in corso, che viene pagata in dicembre".

 

Scarica la Circolare del CNG



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