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Distanze tra edifici: le modifiche introdotta dal decreto del fare

Il decreto del fare (DL 69/2013) ha introdotto il nuovo articolo 2 bis al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM n. 1444/1968 e possono, altresì, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Le future norme regionali, tuttavia, non potranno travalicare il limite delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle disposizioni integrative in materia di proprietà.



IL DM 1444/1968 disciplina i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati. è sempre stato consentito alle Regioni (ma anche ai Comuni attraverso i propri documenti urbanistici) prevedere misure maggiori rispetto a quelle previste dal DM 1444/1968 ma non anche distanze minori. Ogni tentativo in tal senso è sempre stato dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su di esse.

Per inquadrare meglio la portata di tale norma può essere utile la Scheda di lettura redatta dal Servizio Studi della Camera il 7 agosto scorso, secondo cui le nuove disposizioni derogatorie introdotte dall'articolo 2 bis a favore di Regioni e Provincie autonome dovrebbero essere dettate nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio o di specifiche aree territoriali.

Tale interpretazione si porrebbe in linea con la disposizione contenuta nell'articolo 9 del medesimo DM 1444/1968 ove consente la predisposizione di distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche.

Come ha anche chiarito una recente nota Ance di commento alle norme del Decreto del fare per il settore privato, le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sarebbero, quindi consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

Tuttavia, la norma lascia adito a parecchi dubbi interpretativi: anzitutto, si auspica una previsione che permetta di comprendere se le regioni possano dettare previsioni meno restrittive anche per gli altri parametri edilizi dettati dal DM 1444/1968 (densità e altezza) in quanto il testo del nuovo articolo 2 bis consentirebbe tale facoltà (essendo unicamente la rubrica di tale articolo a citare le "distanze" Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). In secondo luogo, sarebbe auspicabile un chiarimento sulle concrete modalità operative attraverso cui le Regioni e le Province autonome possano introdurre tali modifiche negli strumenti urbanistici portati alla loro approvazione.



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