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Lavori in house: per progettare non serve l'iscrizione all'Albo professionale

I dipendenti della società in house che operano come progettisti, al pari dei progettisti dipendenti degli enti locali, possono sottoscrivere progetti con il solo requisito dell'abilitazione, poiché sotto il profilo funzionale esercitano un'attività professionalmente qualificata ma non di libera professione, che deve essere assimilata alla progettazione interna dell'amministrazione locale.



Lo ha affermato l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che con il parere AG 6/2012 del 12/06/2012 ha risposto ad una richiesta formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito alla necessità di iscrizione all'albo professionale dei professionisti dipendenti delle società in house.

L'Authority, nella formulazione del parere, ha premesso la distinzione tra progettazione interna ed esterna per le prestazioni inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e gli incarichi di supporto tecnico amministrativo (art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti). Secondo il Codice, le suddette prestazioni possono essere espletate:

  • da soggetti interni all'amministrazione competente a realizzare l'opera ovvero da altri soggetti legittimati all'elaborazione tecnica dei progetti, unitamente allo svolgimento delle connesse attività tecnico amministrative;
  • da soggetti esterni all'amministrazione, ovvero

     

    • liberi professionisti, singoli o associati;
    • società di professionisti;
    • società di ingegneria;
    • prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'Allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi:
  • raggruppamenti temporanei;
  • consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore per un periodo di tempo di almeno cinque anni.

  • Come ricordato, l'affidamento esterno della progettazione è subordinato al ricorrere di talune condizioni, previste al comma 6 del medesimo art. 90 del Codice. Inoltre, il successivo comma 7, con specifico riferimento al predetto affidamento esterno della progettazione, precisa che lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

    In riferimento, invece, ai progetti redatti dai soggetti interni all'amministrazione, è pacifico affermare che ai sensi del comma 4, art. 90 del Codice, i progetti da essi redatti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione, che non necessita, dunque, di iscrizione all'albo professionale.

    / L'Autorità ha, inoltre, riproposto il proprio Atto di regolazione 8 novembre 1999, n. 6, laddove si evidenzia che "La circostanza che le prestazioni relative alla progettazione attengono ad un'attività umana prettamente intellettiva e di contenuto corrispondente a quello proprio di una professione liberale, individualmente esercitata, non è idonea a far ritenere che, nel nostro ordinamento, i tecnici appartenenti ad ufficio pubblico svolgano un'attività di libera professione in quanto autori delle medesime elaborazioni intellettive proprie delle professioni liberali. Quel che, invece, è vero, è che l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione".

    Ciò premesso, l'AVCP ha ricordato che, per ormai consolidata giurisprudenza, l'espressione in house individua un modello organizzativo interno all'amministrazione pubblica, nel quale una società privata, totalmente partecipata da un ente pubblico, si caratterizza per una rilevante aderenza organizzativa rispetto all'amministrazione controllante, tale da implicare che detta società sia priva di una propria autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte, costituendo in sostanza una sorta di longa manus dell'amministrazione pubblica. Per tali ragioni, lo status di in house legittima - nello specifico settore degli affidamenti pubblici - l'affidamento di commesse pubbliche, al di fuori del sistema della gara.

    Ammesso che la società in house si pone quale una sorta di prolungamento organizzativo dell'amministrazione pubblica, tra i due soggetti non sussiste un rapporto di autonomia ed alterità, ma è piuttosto riscontrabile un unicum soggettivo e tale peculiarità non può non rilevare anche ai fini del caso di specie. Pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che i dipendenti della società in house - sotto il profilo della disciplina del rapporto di lavoro - non possano in alcun modo essere identificati con i pubblici dipendenti, non si può non osservare che sotto il profilo funzionale il dipendente della società in house, limitatamente alle funzioni ad essa delegate dall'amministrazione pubblica controllante, persegue la stessa mission dell'amministrazione pubblica e svolge, quindi, nei limiti suddetti, funzioni ad essa immediatamente riconducibili.

    In definitiva, ne deriva che i dipendenti della società in house che operino come progettisti, al pari dei progettisti dipendenti degli enti locali, possono sottoscrivere progetti con il mero requisito dell'abilitazione, poiché esercitano - sotto il profilo funzionale - un'attività, professionalmente qualificata ma non di libera professione, che deve essere assimilata alla progettazione interna dell'amministrazione locale.



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