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Appalti, DURC ok anche se c’e’ un debito solidale

L’INPS, ha precisato che l’azienda in regola ha diritto a ricevere il Durc, con i versamenti contributivi dei propri dipendenti, anche se ha una posizione debitoria verso l’Inps derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto. Unica “precauzione”, da parte dell’Istituto, sarà l’annotazione sul Documento dell’esistenza di un obbligo solidale.

 



L’INPS, con il messaggio n. 12091/2010, ha precisato che l’azienda in regola ha diritto a ricevere il Durc, con i versamenti contributivi dei propri dipendenti, anche se ha una posizione debitoria verso l’Inps derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto.

Unica “precauzione”, da parte dell’Istituto, sarà l’annotazione sul Documento dell’esistenza di un obbligo solidale con la precisazione del nome dell’altra azienda, del numero di posizione, dell’importo dei contributi dovuti e delle sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del Durc.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 3/2010 del 2 aprile 2010, ha affrontato la problematica della responsabilità solidale in materia di appalti e la sua rilevanza agli effetti del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Con riferimento agli effetti che si producono sulla situazione di regolarità contributiva conseguente alla contestazione di un obbligo solidale, il Ministero ha chiarito che le verifiche effettuate ai fini del rilascio del D.U.R.C sono riconducibili all’unicità del rapporto previdenziale tra impresa richiedente ed Ente rilasciante, e che a tale unicità vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.

Pertanto il Ministero ha escluso che la sussistenza di un’esposizione debitoria conseguente al riconoscimento di un vincolo di responsabilità solidale, possa rappresentare causa ostativa al rilascio del DURC all’impresa chiamata all’adempimento per effetto dell’obbligo solidale stesso.

In tale ipotesi sussistendo le condizioni richieste dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, dovrà essere sempre attestata la regolarità contributiva dell’impresa.

Al fine di tutelare il credito dell’Istituto, tra le annotazioni del certificato di regolarità contributiva dovrà essere indicato che esiste un obbligo solidale con un ‘altra azienda, per la quale dovrà essere specificata la denominazione sociale ed il numero di posizione contributiva, laddove sia presente, nonché l’importo della sorte contributiva dovuta a titolo di obbligazione solidale e le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del Durc.



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