Dal 1 Gennaio via alle società tra professionisti.

La società tra professionisti potrà essere costituita sotto forma di società di persone, di capitali e cooperative. E' necessario che si dia evidenzia della loro natura fin dalla denominazione sociale, cioè, inserendo nella ragione sociale l'espressione " società tra professionisti" (STP).
Occorre evidenziare che, dalla scelta del tipo di società deriva l'applicazione delle regole previste per quel tipo di società (di persone, di capitali o cooperative). Esempio, le norme interne di responsabilità patrimoniale dei soci, distribuzione organica della società, ecc.
I soci della società tra professionisti possono essere:
Il passaggio da studio professionale a società tra professionisti può essere fatto sotto forma di "cessione" ad una società di nuova costituzione, generando, per i singoli professionisti venditori, una plusvalenza soggetta a tassazione.
Oppure, il passaggio dallo studio professionale individuale ad una società tra professionisti può avvenire con una semplice "trasformazione" dello studio in società, anche se, non sembra essere condivisa dal codice civile.
Un altra ipotesi di passaggio dallo studio professionale a società, potrebbe essere quello del "conferimento" dello studio individuale o associativo in società. In questo caso, il singolo professionista o il socio dello studio associato diventerebbe socio della società tra professionisti.
Per gli studi associati e per le società semplici i redditi prodotti costituiscono redditi di lavoro autonomo determinati secondo il principio di cassa e soggetti a ritenuta d'acconto.
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