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Ritenuta al 4% sui bonifici 36% e 55%. Chiarimenti dalla Agenzia delle entrate

E' previsto il rimborso della differenza del 6% trattenuta in eccesso da banche e Poste Italiane nelle more dell'attivazione della nuova procedura.
Con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Manovra correttiva di luglio (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Una delle più



Una delle più rilevanti misure fiscali previste da questo provvedimento riguarda l'abbassamento dal 10% al 4% dell'aliquota della ritenuta d'acconto applicata da banche e poste sui bonifici relativi alle spese che consentono di fruire delle detrazioni fiscali del 36% (ristrutturazioni edilizie) e del 55% (risparmio energetico negli edifici).
La novità, introdotta all'art. 23, comma 8 della Manovra (leggi tutto), mira a “minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta”, abbassando al 4% la ritenuta inizialmente fissata dal 1° luglio 2010 al 10% dall'art. 25 del Decreto legge n. 78/2010. La riduzione della ritenuta era stata fortemente sollecitata dalle associazioni di categoria del settore edilizio, che da tempo denunciavano il pesante onere e la riduzione della liquidità che tale misura comportava per le imprese artigiane.

Nella circolare n. 41/E del 5 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che banche e Poste Italiane sono tenute ad applicare la nuova ritenuta del 4% a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè a partire dal 6 luglio 2011.
Inoltre, chiarimenti vengono forniti in merito alle modalità di rimborso per la percentuale pagata in eccesso nelle more dell'attivazione delle nuova procedura bancaria. In particolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che “nel caso in cui le banche e Poste Italiane SPA, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione abbiano continuato ad operare all'atto dell'accredito la ritenuta del 10% nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico potranno accreditare direttamente al medesimo soggetto beneficiario la differenza del 6% trattenuta in eccesso”.
Per quanto riguarda gli altri aspetti inerenti la ritenuta, “rimane valido quanto stabilito con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 e quanto chiarito con circolare n. 40/E del 28 luglio 2010”. Quest'ultimo provvedimento, in particolare, ha precisato che il calcolo della ritenuta va effettuato sull'importo del bonifico scorporato dell'Iva (aliquota del 20% anche se in fattura è stata applicata un'aliquota diversa).



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