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COMPETENZE DEI GEOMETRI: TAR Puglia

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con la sentenza n. 3920 depositata il 18 novembre scorso ha accolto il ricorso proposto dai Collegi provinciali dei geometri di Puglia per l 'annullamento di una circolare interpretativa della Regione Puglia che limitava le competenze dei geometri sui progetti di costruzione in aree sismiche, a vantaggio dei soli architetti sez.A ed ingegneri sez. A.





La questione era iniziata nel mese di luglio 2010 quando,con la Circolare interpretativa, il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia aveva chiarito che "la competenza della categoria professionale dei geometri in zona sismica può essere consentita per la esclusiva zona classificata 4, alle attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, […] con esclusione, in ogni caso, di opere che prevedano l'impiego di strutture in c.a. e acciaio".
Secondo la Regione Puglia, alla luce delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (DM 14/01/2008) e della Delibera di Giunta 1626/2009, su tutto il territorio regionale si progetta e si eseguono verifiche sulle costruzioni seguendo la normativa sismica, e verificando le strutture resistenti ai cosiddetti "stati limite". Per assimilare tali metodologie di calcolo e verifica, gli ingegneri, gli architetti, e, per quanto di competenza, i geologi hanno dovuto aggiornare le proprie conoscenze acquisite nei corsi universitari; la scuola superiore per geometri, invece, non insegna ai tecnici diplomati a progettare in zona sismica con metodi di verifica paragonabili a quelli di competenza dei tecnici laureati.

Nella sentenza, il Tar Puglia precisa che "La circolare impugnata, dunque, costituisce atto concretamente lesivo e, al contempo, atto di fatto modificativo dell'ordinamento giuridico vigente. In quanto tale è illegittima.
La individuazione delle singole figure professionali e delle rispettive competenze spetta infatti alla esclusiva competenza statale, sussistendo l’opportunità che tale disciplina sia uniforme ed omogenea in tutte le zone del territorio statale" ed aggiunge "è evidente che la circolare impugnata nel presente giudizio, circoscrivendo i casi in cui i geometri possono redigere direttamente progetti per fabbricati ubicati in zona sismica, ha introdotto delle limitazioni che non emergono in via diretta dalla normativa statale di settore".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, promosso dai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Regione Puglia, lo accoglie e per l'effetto annulla la circolare del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici edell'Ufficio Sismica egeologico della Regione Puglia del 6 luglio 2010, pubblicata sul BURP n. 121 del 15 luglio 2010.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Quanto sopra trascritto è il sunto della sentenza n. 3920/2010 emanata dal TAR Puglia in merito alle competenze dei Geometri.

Per leggere la sentenza clicca qui.




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