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Sicurezza sul lavoro, coordinatore obbligatorio nei cantieri con più imprese

Sicurezza sul lavoro, coordinatore obbligatorio nei cantieri con più impreseDesignare un coordinatore per la sicurezza, che rediga un apposito piano, è obbligatorio quando in un cantiere sono presenti più imprese, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno richiesto il permesso di costruire. Lo ha affermato la Cortedi Giustizia europea, che con una sentenza del 7 ottobre scorso ha chiarito i dubbi del Tribunale di Bolzano su alcune deroghe alle norme comunitarie operate dalla legge italiana.



La Corte di Giustizia europea ha esaminato in via incidentale il procedimento penale, avviato per violazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva 92/57/CEE, contro la proprietaria di un immobile che aveva commissionato il rifacimento del tetto.
 
L’ispezione del cantiere ha messo in evidenza che il parapetto, l’autogru e la manodopera erano forniti da tre imprese diverse, presenti contemporaneamente allo svolgimento dei lavori. Condizioni che in base alle norme comunitarie darebbero luogo alla nomina di un coordinatore per la sicurezza.
 
Il Decreto Legislativo 494/1996, successivamente abrogato dal
d.lgs. 81/2008, al contrario, nel recepire la direttiva 92/57/CEE, non ha previsto il coordinatore per la sicurezza nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire. Situazione che ha fatto nascere dei dubbi nei giudici di Bolzano.
 
La Corteeuropea ha però chiarito che in base alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, quando sono presenti più imprese il committente o il responsabile dei lavori deve sempre designare uno o più coordinatori per la sicurezza e la salute.
Gli stati membri, dopo una consultazione con le parti sociali, possono derogare a questa previsione tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari o per i quali è richiesta una notifica preliminare.
  
Prima che sia aperto il cantiere, il committente o il responsabile dei lavori controlla che il coordinatore abbia redatto un piano di sicurezza e salute che precisi le regole applicabili tenendo conto delle attività che vengono effettuate sul luogo.
 
Nella fase progettuale, tra gli altri compiti del coordinatore c’è la stesura di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi.
 
Durante la realizzazione dell’opera, i coordinatori verificano l’attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza al momento delle scelte tecnico-organizzative, in modo da pianificare i lavori simultanei o successivi, e all’atto in cui viene prevista la loro durata.
 
È quindi sbagliato il presupposto del legislatore nazionale, che giudica non pericolosi i lavori in quanto non soggetti a permesso di costruire.



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