Destinazione d’uso, ok al mutamento senza opere edilizie
Non è necessaria la richiesta del titolo abilitativo per i mutamenti di destinazione d’uso funzionali che non comportano opere edilizie visibili. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, che con la sentenza 3420/2010 ha comunque fatto salva l’ipotesi del contrasto con gli assetti urbanistici vigenti.
Il CdS ha esaminato il caso di un immobile già assentito e situato in un centro storico, costituito da negozi e locali seminterrati.
Dopo la presentazione della Dia per mutare la destinazione d’uso da magazzini a locali commerciali, il Comune ha intimato il ripristino della situazione preesistente. L’ordinanza è stata impugnata per vizio di motivazione, ma in primo grado il Tribunale Amministrativo ha dato ragione all’ente locale.
Dopo il ricorso degli interessati, il Consiglio di Stato ha accertato un cambiamento della destinazione d’uso dell’immobile solo funzionale, che non aveva comportato interventi edilizi.
In questi casi non occorre il permesso di costruire, a meno che non si crei un contrasto con gli assetti urbanistici di zona.
Nel caso in esame, poi, non essendo stata ampliata la superficie dell’immobile e visto che i locali erano già connessi e a disposizione dei negozi, sono escluse le sanzioni.
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