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Docfa, uno sguardo alle novità

PLANIMETRIA_CATASTALE.pngIl software Docfa, com’è ampiamente noto, permette la compilazione del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".
Con questo modello si possono presentare al Catasto, a distanza, dichiarazioni di accatastamento di fabbricato urbano o nuova costruzione, denunce di variazione e denunce di unità afferenti a enti urbani.

Dal 1° novembre 2013 tutti i tecnici che avranno a che fare con accatastamenti o variazioni devono utilizzare dunque, in modo tassativo, il nuovo software Docfa 4.00.2 predisposto dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia delle Entrate (ex Territorio) giacché l’utilizzo della precedente versione non consentirà più la predisposizione di documenti idonei all’accettazione presso gli Uffici Provinciali del Territorio. In altre povere: se si usano versioni precedenti del Docfa il sistema non accetterà più le dichiarazioni o le denunce.




La nuova versione non presenta delle novità definibili come sostanziali (non abbiamo, infatti, uno scatto di versione dalla 4 alla 5, ma un semplice passaggio dalla 4.00.1 alla 4.00.2), tuttavia alcune modifiche degne di rilievo ci sono.

La versione 4.00.2 introduce i nuovi stradari ufficiali certificati dai Comuni. Per tutte le strade è possibile la ricerca per dizione ufficiale del comune, peraltro eseguibile su qualsiasi parola della denominazione ufficiale.

La versione 4.00.2 introduce, inoltre, nelle dichiarazioni di fabbricato rurale, la possibilità di acquisire nello stesso documento unità immobiliari compatibili con tale richiesta e anche i beni comuni non censibili.


Per i documenti con causale ‘Variazione toponomastica’: è stato inserito un controllo bloccante che non consente l’inserimento di planimetrie. Il logo inserito nei documenti non sarà più quello dell’Agenzia del Territorio bensì quello dell’Agenzia dell’Entrate, poiché com’è noto la prima istituzione con la legge 135/2012 è stata incorporata nella seconda;

Nell’ambito della presentazione della nuova versione del Docfa lo scorso maggio a Roma, la Direzione centrale Catasto e Cartografia dell'ex Agenzia del Territorio (ora accorpata all'Agenzia delle Entrate) ha tenuto un seminario tecnico nel quale, tra i diversi argomenti trattati, ha anche fornito chiarimenti in merito alle modalità di dichiarazione nel catasto edilizio urbano degli immobili cosiddetti collabenti, vale a dire gli immobili non in grado di produrre reddito perché fatiscenti o perché si tratta di veri e propri ruderi e, quindi, posta la loro condizione inseriti nella categoria catastale F/2.


Per tali immobili esiste la possibilità e, quindi, non l'obbligo di dichiarazione in catasto, con procedura Docfa. Il D.M. 2 gennaio 1998, infatti, prevede che gli edifici collabenti, ai soli fini dell’identificazione, possano formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso.

Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti il professionista, redattore della dichiarazione su incarico della committenza, oltre a redigere una specifica relazione, allega ogni utile documentazione. Per le dichiarazioni in catasto, tali unità devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico.

L’iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale per cui non deve essere non individuabile e/o perimetrabile; ne consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio, se l’unità che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale.



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