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GAZZETTA UFFICIALE: LIBERALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ EDILIZIE

PROVE_GEOGNOSTICHE.jpg     Sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio scorso è stata pubblicata la legge 22 maggio 2010, n. 73 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. ".



Ricordiamo che l'articolo 5 del decreto-legge nel testo completamente sostituito dalla legge di conversione contiene l'integrale modifica dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con cui vengono liberalizzate una serie di attività edilizie.
Nel dettaglio, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e, comunque, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, non è necessario alcun titolo abilitativo per:

  • a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.


Previa comunicazione di inizio dei lavori, inviata anche per via telematica da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

  • a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR n.380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  • b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;>7li>
  • e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.


Nel caso di interventi in cui sia prevista la comunicazione dell’inizio dei lavori devono essere allegati alla stessa le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere inviati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori ed una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Per ultimo, con il comma 5 del nuovo articolo 6 del DPR n. 380/2001, viene prescritto che l'interessato deve provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale e con il comma 6 che le regioni a statuto ordinario:

  • possono estendere la disciplina ivi prevista a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati;
  • possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la prescritta relazione tecnica;
  • possono stabilire ulteriori contenuti per la prescritta relazione tecnica.


La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Per ultimo con il comma 8 viene stabilito che al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi il certificato stesso, per le attività di cui all'articolo 6 del DPR n. 380/2001, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.



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