NOVITA' SULL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Data: Venerd́, 12 luglio 2013
Argomento: COMPETENZE PROF.


Con riferimento al D.P.R. n. 75 del 16 aprile 2013, ovvero il Regolamento recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115) (GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013), entrato in vigore in data odierna, si comunica che:



AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2 DEL D.P.R. 75 DEL 16.04.2013, IN VIGORE DAL 12/07/2013, SI PORTA A CONOSCENZA DELL'UTENZA CHE SONO DA RITENERSI TECNICI ABILITATI, AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA, ESCLUSIVAMENTE I PROFESSIONISTI PREVISTI DALL'ART. 2 COMMA 2 LETT. B).                       .
PERTANTO, I TECNICI INSERITI NELL'ELENCO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI DELLA REGIONE SICILIANA CHE NON DOVESSERO RIENTRARE NELLA SUDDETTA CASISTICA, SONO DA RITENERSI TEMPORANEAMENTE SOSPESI FINO ALL'ADEGUAMENTO PREVISTO DAL COMMA 4 DELLO STESSO ART. 2.
 
D.P.R. 16/04/2013 N° 75
Art. 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
 
2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:
a) ... omissis ...
b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private, comprese le societa' di ingegneria, che di professionista libero od associato.
I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
 
3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e)del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:
... omissis ...
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
... omissis ...
 
ELENCO DEI TITOLI CHE I TECNICI DEVONO POSSEDERE PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI CERTIFICATORI ENERGETICI, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL’ART. 2, UNITAMENTE ALL’ISCRIZIONE AI RELATIVI ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI :
 
Titoli di cui alla lett. a)
                                        LAUREE MAGISTRALI
Classe  LM   4 Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura;
 “         LM 22 Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica;
 “         LM 24 Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi;
 “         LM 26 Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza;
 “         LM 28 Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica;
 “         LM 30 Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare;
 “         LM 31 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale;
 “         LM 33 Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica;
 “         LM 35 Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
 “         LM 53 Laurea Magistrale in Scienze e Ingegneria dei Materiali;
 “         LM 69 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie;
 “         LM 73 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali;
                                        LAUREE SPECIALISTICHE
 “            4/S      Laurea Specialistica in Architettura e Ingegneria Edile;
 “          27/S      Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica;
 “          28/S      Laurea Specialistica in Ingegneria Civile;
 “          31/S      Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica;
 “          33/S      Laurea Specialistica in Ingegneria Energetica e Nucleare;
 “          34/S      Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale;
 “          36/S      Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica;
 “          38/S      Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
 “          61/S      Laurea Specialistica in Scienze e Ingegneria dei Materiali;
 “          74/S      Laurea Specialistica in Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e
                           Forestali;
 “          77/S      Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie;
OVVERO CORRISPONDENTE DIPLOMA DI LAUREA AI SENSI
DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 05 MAGGIO 2004
PUBBLICATO NELLA GURI N. 196 DEL 21.08.2004.
 
 Titoli di cui alla lett. b)
                                       LAUREE VECCHIO CORSO
 “         L   7       Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale;
 “         L   9       Laurea in Ingegneria Industriale;
 “         L 17       Laurea in Scienze dell’Architettura;
 “         L 23       Laurea in Scienze e Tecniche dell’Edilizia;
 “         L 25       Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;
                                                  OVVERO
 “           4          Laurea in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile;
 “           8          Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale;
 “          10         Laurea in Ingegneria Industriale;
 “          20         Laurea in Scienze e Tecnologia Agrarie, Agroalimentari e Forestali;
 
 Titoli di cui alla lett. c)
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni :
       - indirizzo C 1 “meccanica, meccatronica ed energia” articolazione “energia”
       - indirizzo C 3 “elettronica ed elettrotecnica” articolazione “elettrotecnica”
                                                     OVVERO
       - diploma di Perito Industriale in uno dei seguenti indirizzi specialistici : edilizia,
         elettrotecnica, meccanica e termotecnica.
 
Titoli di cui alla lett. d)
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni :
       - indirizzo C 9 “ costruzioni, ambiente e territorio”;
                                                     OVVERO
-         diploma di Geometra;
 
Titoli di cui alla lett. e)
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni :
       - indirizzo C 8 “agraria, agroalimentare e agroindustriale” articolazione
         “gestione dell’ambiente e del territorio”
                                                    OVVERO
       - diploma di Perito Agrario;
       - diploma di Agrotecnico;
       
 
PER QUANTO SOPRA, NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIA, I GEOMETRI REGOLARMENTE ISCRITTI ALL'ALBO ED INCLUSI NELLO ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI POSSONO CONTINUARE A REDIGERE ATTESTAZIONI ENERGETICHE.
 
SI RAMMENDA CHE, AI FINI DELL'A.P.E., NELLE MORE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI RIFERIMENTO, LE ATTESTAZIONI ENERGETICHE DEI PROFESSIONISTI DEVONO CONTENERE UNA NOTA ATTESTANTE CHE LE METODOLOGIE DI CALCOLO SONO CONFORMI AL D.L.63/2013.
 
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