PLANIMETRIE CATASTALI: nessun onere per il comune
Data: Giovedì, 28 marzo 2013
Argomento: CATASTO


Una recente deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti (n. 37/2013), ha richiamato l'obbligo del principio di gratuità per l’accesso dei comuni alla base dei dati catastali.



Il caso parte dalla richiesta avanzata dai sindaci di alcuni Comuni della Bassa Romagna (Lugo, Anzola dell'Emilia), che hanno inviato alla Corte due distinte richieste di chiarimento circa i pagamenti che gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio avrebbero preteso per la fornitura in formato digitale delle planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici relativi alle unità immobiliari urbane situate nei rispettivi territori comunali. La richiesta, precisa la Corte, “è motivata dalla necessità di procedere all’implementazione del Sistema Informativo Territoriale comunale, per l’esecuzione di controlli in materia di tributi comunali, di urbanistica”, e per quanto stabiliscono gli artt. 18 e 19 del d.l n. 78 del 2010 in tema di partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo e di collaborazione con l’Agenzia del Territorio nella gestione dell’Anagrafe Immobiliare integrata.

Ammettendo la richiesta, la Corte ha ricordato che l’art. 50 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) stabilisce al comma 1 che “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”.

Lo stesso articolo precisa inoltre che “qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”.

Sempre il Codice dell’amministrazione digitale, all'art. 59, stabilisce, al comma 7-bis che “nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio”.

Il decreto del 13 novembre 2007 del direttore dell’Agenzia del territorio ha definito le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni. Tra questi, i punti b) e c) precisano, rispettivamente, che “l’accesso alla base dei dati catastali è consentito senza alcun onere” (art. 3, comma 1) e che “sono a carico della pubblica amministrazione richiedente eventuali costi eccezionali sostenuti dall’Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze.”

Alla luce del quadro normativo enunciato, la Corte ne ricava pertanto “un generale principio di gratuità per l’accesso dei comuni alla base dei dati catastali, restando a carico dell’amministrazione richiedente soltanto eventuali costi eccezionali necessari per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze. Tali costi eccezionali, tuttavia, non apparirebbero giustificati se meramente connessi alle modalità di erogazione dei dati e non alla peculiare natura del servizio richiesto. Deve trattarsi, dunque, di una prestazione straordinaria per il suo contenuto e non per le modalità di erogazione”.







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