Obblighi antiriciclaggio
Data: Mercoledì, 17 ottobre 2012
Argomento: NEWS


Il 17 ottobre 2012 entrano in vigore le nuove regole introdotte dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre.
Il provvedimento, che reca ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, stabilisce all'articolo 18 l'obbligo per gli intermediari - banche e professionisti - di astenersi dall'instaurare o proseguire un rapporto o una prestazione qualora non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, finalizzati ad escludere che le operazioni non siano collegate a fenomeni di riciclaggio e a reati fiscali.



Obbligo di adeguata verifica della clientela

Banche e professionisti sono tenuti a identificare il titolare, l'esecutore e titolare effettivo, ad acquisire dai clienti informazioni sulla natura e sulla finalità del rapporto o dell'operazione. Sulla base del profilo di rischio attribuito al cliente, la verifica deve acquisire informazioni per esempio sull'origine dei fondi movimentati, sulle fonti di reddito o sulla situazione lavorativa e patrimoniale di familiari e conviventi.

Una norma introdotta dal Dlgs 169/2012 stabilisce che “Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela”.

Sanzioni penali per i clienti che non collaborano

Sono previste sanzioni penali per i clienti che non forniscono alle banche e agli studi professionali le informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio.







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