NO ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE
Data: Domenica, 15 aprile 2012
Argomento: COMPETENZE PROF.


Sono riservate ai soli iscritti agli Albi le attività tipiche e di competenza specifica delle professioni regolamentate. Commette il reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che svolge attività “tipica e di competenza specifica” della professione regolamentata senza però essere iscritto all'Albo professionale.



La pronuncia, favorevole agli Ordini professionali, arriva dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, con la sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012. Le attività tipiche sono riservate solo agli iscritti all'Albo. La sentenza, fornendo un'interpretazione estensiva dell'articolo 348 del Codice penale, stabilisce che “concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.







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