Vietati i pagamenti in contanti di importi pari o superiori a 1.000 euro
Data: Mercoledì, 18 gennaio 2012
Argomento: NEWS


foto NotiziaIn riferimento alla disposizione prevista dal "Decreto Monti" (art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) riguardo l'abbassamento dell'utilizzo del contante da 2.500 a 1.000 euro, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha emanato la Circolare 11 gennaio 2012, n. 46 recante "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201). Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Art 12 del D.L. 201 del 2011 - Prelievi e versamenti di contante".



In particolare, il Decreto Monti vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

La circolare dell'ABI precisa che il "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.". Dunque, il limite di importo di 1.000 euro, avendo a riferimento i soli trasferimenti, non può trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito. In altri termini non può opporsi diniego alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente.

L'ABI ha ricordato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. n. 231/2007. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.







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