Sanatoria catastale, cosa fare per essere in regola entro il 30 aprile
Data: Marted́, 08 marzo 2011
Argomento: CATASTO


Sanatoria catastale, cosa fare per essere in regola entro il 30 aprileMancano circa cinquanta giorni per la dichiarazione al Catasto degli “immobili fantasma”. Il decreto “Milleproroghe” ha infatti esteso al 30 aprile i termini della sanatoria catastale, introdotta con la manovra estiva.



Ricordiamo che non è necessaria nessuna dichiarazione per la modifica esterna di fabbricati ampliati che non incide sul perimetro, per gli immobili rurali, gli immobili classificati come F - androni e scale - le particelle censite al Catasto terreni, gli edifici diroccati o in corso di costruzione. Non va presentata domanda di sanatoria neanche per lo spostamento di pareti interne che non crea nuovi vani.
 
In tutti gli altri casi, ecco cosa fare per regolarizzare il proprio immobile.
 
Consultazione degli elenchi
L’elenco dei comuni in cui sono situati i fabbricati non dichiarati in Catasto, o che hanno perso il requisito di ruralità, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È possibile accedere a questo database anche collegandosi al sito dell’Agenzia del Territorio e indicando provincia e comune di interesse. Si può anche limitare il numero dei risultati introducendo i dati censuari.
 
Adempimenti necessari
I titolari di diritti reali sugli immobili presenti negli elenchi devono dichiararli al Catasto Edilizio Urbano. La denuncia deve essere predisposta da un tecnico abilitato e va presentata in caso di cambiamenti nello stato dei terreni per l’edificazione di una costruzione che possa essere considerata come immobile urbano.
 
Il mancato adempimento entro i termini previsti, l’Agenzia del Territorio provvede all’accatastamento d’ufficio attribuendo una rendita presunta al proprietario dell’immobile che, insieme alla rendita definitiva, produce effetti fiscali dal 1° gennaio 2007.
 
Gli interessati possono ricorrere alla sanatoria anche dopo la scadenza dei termini, inviando al competente ufficio provinciale una comunicazione formale che spieghi che si è già provveduto a contattare un professionista abilitato. In questo modo si evita che l’Agenzia provveda all’accatastamento d’ufficio inasprendo le sanzioni dovute.
 
Casi particolari
Può capitare che un soggetto risulti titolare di un diritto reale su un terreno sul quale risultano fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto, ma che i dati in possesso dell’Agenzia del Territorio non corrispondano alla situazione reale. Ad esempio, il fabbricato può già essere stato dichiarato o demolito, o ancora, la tipologia dell’immobile può non richiedere l’accatastamento.
 
In questi casi non è necessario nessun adempimento. A scanso di equivoci, però, l’interessato deve segnalare le anomalie, utilizzando il
modulo predisposto dall’Agenzia.

(Fonte Edilportale)







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