Prevenzione del rischio sismico: stanziati i fondi per il 2010
Data: Venerd́, 17 dicembre 2010
Argomento: NEWS


Prevenzione del rischio sismico: stanziati i fondi per il 2010È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, l’Ordinanza 3907 del 13 novembre 2010 che disciplina l’assegnazione dei contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, stanziati dall’articolo 11 del DL 39/2009 sul sisma dell’Abruzzo, convertito dalla legge 77/2009.



L’Ordinanza riguarda i fondi per l’anno 2010, pari a 42,504 milioni di euro, e li destina a:
a) indagini di microzonazione sismica (4 milioni di euro);
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali strategiche, ad esclusione degli edifici scolastici;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati (34 milioni di euro per le lettere b) e c));
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico (4 milioni di euro).
 
I restanti 504 mila euro sono destinati all’acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali alle attività previste dall’Ordinanza.
 
I contributi non possono essere destinati ad edifici o opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo “ag” (di cui all’allegato 2, sub 2) sia inferiore a 0,125g.
 
Alle indagini di microzonazione sismica sono destinati 4 milioni di euro, fondi concessi alle Regioni e agli Enti Locali previo cofinanziamento di almeno il 50% della spesa.
Saranno le Regioni ad individuare i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi. Dalla microzonazione sono escluse le aree naturali protette, le SIC-ZPS e le aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni non edificate e classificate R4 dal piano di assetto idrogeologico (PAI). Il documento di riferimento per la realizzazione degli studi è “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”.
 
Per gli interventi di cui alla lettera b) la selezione è affidata alla Regioni; i contributi non sono concessi per edifici situati in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, né per edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
 
Per gli interventi di cui alla lettera c) il contributo per il singolo edificio deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali ed è stabilito dall’articolo 12 dell’Ordinanza. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, a meno che le norme urbanistiche consentano interventi di sostituzione edilizia.

La ripartizione dei contributi fra le Regioni si effettua con i criteri dell’Allegato 2. Le Regioni, d’intesa con i Comuni, individuano i territori comunali su cui attivare i contributi e i Comuni predispongono i bandi e poi trasmettono le richieste di contributo alle Regioni che stilano una apposita graduatoria. La procedura è illustrata all’articolo 14.







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