Competenze geometri sulle strutture in cemento armato: la posizione del CNG
Data: Marted́, 26 ottobre 2010
Argomento: COMPETENZE PROF.


FAUSTO_SAVOLDI.jpgDi seguito si riporta la replica del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Fausto Savoldi, all'articolo comparso su Edilportale.com dal tirolo “Strutture in cemento armato: i geometri non possono progettarle” del 2 settembre 2010, relativo alla sentenza 9772/2010 del TAR Campania in materia di competenze professionali.



“Non risponde a vero quanto affermato nella nota di cui trattasi, che “è illegittimo il permesso di costruire assentito su un progetto redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato”. Le ripercussioni che le affermazioni di cui sopra comporterebbero nei confronti della categoria dei geometri - le cui competenze professionali verrebbero messe ingiustificatamente in discussione da notizie imprecise - e dei privati cittadini (richiedenti il provvedimento), costituirebbero un danno grave ed ingiusto, ove l’inopinata applicazione della sentenza dovesse determinare il ritardo o il rifiuto di atti dovuti d’ufficio.
  
La sentenza di primo grado del TAR Campania, Sez. Salerno,  n. 9772/10, riguarda la richiesta di annullamento, previa sospensione, di permesso per costruire relativo al progetto per la sopraelevazione di un fabbricato esistente, per danno panoramico temuto dal ricorrente contro interessato. La pronuncia di annullamento del permesso stesso è motivata, non dalla dichiarazione di incompetenza del geometra a progettare l’opera, ma dalla mancanza di motivato accertamento da parte del Comune di San Marzano Sul Sarno della competenza a progettare (il che non la esclude affatto) da parte del geometra presentatore. Nella sentenza in oggetto, lungi dall'affermarsi l'incompetenza del geometra a progettare opere con strutture in cemento armato, si stabilisce semplicemente che l'Amministrazione Comunale, non si capisce perché, debba motivare adeguatamente (e quindi di volta in volta) la sussistenza di tale competenza. Ne consegue, comunque, che detta sentenza rappresenta indiscutibilmente un passo avanti (a favore dei geometri) rispetto a quei precedenti pronunciamenti giurisprudenziali che, invece, escludevano la competenza del geometra in ordine a costruzioni in cemento armato, ritenendo che la “modestia” dell’opera fosse ravvisabile solo in assenza di “calcestruzzo armato”. Statuire, per contro, come fa ora il TAR Campania sez. Salerno, l’obbligo di motivazione in questione, significa implicitamente ammettere che la “modesta costruzione civile” possa presentare (anche) delle strutture in cemento armato che rientrino nella competenza del geometra!
 
Quindi, per scongiurare clamorosi errori a cui gli amministratori e dirigenti potrebbero essere indotti dalle inesattezze contenute nell’articolo di cui sopra, occorre premettere, in modo non equivoco, che nessuna modificazione legislativa è intervenuta con l’effetto cogente di ristabilire o diversamente disciplinare le competenze professionali. Né tale effetto può averlo, in via mediata, l’intervenuta legislazione in materia di norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche che, per la sua portata innovativa, impone l’aggiornamento professionale da parte di tutti i professionisti. Le norme tecniche stesse, comunque, riaffermano, in materia di costruzioni civili, i limiti di competenza già stabiliti dalla pregressa normativa vigente, facendo specifico riferimento ad ingegneri, architetti e geometri.
 
Allo stesso modo, è importante evidenziare che anche la giurisprudenza spesso richiamata per argomentare dubbi, ancorché non ancora passata in giudicato (con maggior ragione quella di primo grado del TAR Campania, Sez. Salerno, sentenza n. 9772/10), fa stato solo tra le parti in contenzioso ed esclusivamente per il caso giudicato e si risolve, al contrario dell’auspicata chiarezza, in confusione e prevaricazione.
 
Occorre, pertanto, non cadere nell’errore di trattare le questioni correlate al commento della sentenza come se si stesse interpretando una nuova norma che, entrata in vigore, disciplinasse diversamente la materia delle competenze e dovesse essere osservata obbligatoriamente. Infatti, per quanto riguarda le competenze professionali, dal punto di vista normativo, è appena il caso di ricordare che la legislazione vigente non vieta in modo aprioristico al geometra di operare con strutture in cemento armato nelle costruzioni. Se è vero che la lettera l), art. 16, del R.D. n. 274/1929, disciplina la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie in c.a. di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza, è altrettanto innegabile che la lettera m) assegna ai geometri il “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, senza ulteriori precisazioni o limitazioni strutturali.”                                           
 
Geom. Fausto Savoldi - Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati







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