Fatture in acconto sotto controllo
Data: Giovedì, 26 agosto 2010
Argomento: NEWS


soldi.jpgI contribuenti cher per le operazioni poste in essere e rilevanti ai fini Iva percepiscono acconti e un saldo per importi inferiori a 3mila euro saranno obbligati a effettuare la comunicazione telematica prevista dall'articolo 21 del Dl 78/2010. Infatti, il "frazionamento del l'operazione" in più parti non vale ad eludere infatti il nuovo obbligo previsto dalla manovra correttiva.



La soluzione si desume dalla relazione tecnica al decreto che, per circoscrivere l'ambito applicativo della nuova previsione, ha precisato come l'adempimento riguardi le sole «cessioni e prestazioni di importo unitario non inferiore a 3mila euro». L'utilizzo dell'espressione "importo unitario" verosimilmente indica che le operazioni devono essere considerate unitariamente al fine di valutare la sussistenza o meno dell'obbligo.
Anche se la novità è conosciuta come fatturazione elettronica, l'obbligo di comunicazione delle operazioni si avvicina agli elenchi clienti e fornitori reintrodotti nel sistema qualche anno fa, ma che hanno avuto vita breve in quanto subito abrogati. In questo caso, però, in base a un'interpretazione letterale dell'articolo 21 sembra che la comunicazione non debba essere effettuata in forma "aggregata", ma riguardi ogni operazione. Il legislatore ha posto, però, un limite "quantitativo" rendendo obbligatorio l'adempimento per le sole operazioni di importo non inferiore a 3mila euro.
Per rendere operativa la norma è necessario un provvedimento delle Entrate che individuerà le modalità e i termini per l'invio della comunicazione telematica (si veda anche l'altro articolo). È auspicabile, però, che il provvedimento direttoriale individui con precisione i criteri per verificare il superamento o meno della soglia di 3mila euro risolvendo tutti i dubbi che possono verificarsi in concreto.
Si prenda il caso di un professionista che percepisce un acconto di 500 euro al momento del conferimento dell'incarico e un saldo, alla conclusione della consulenza, di 2.800 euro. Non v'è dubbio che i due pagamenti non possono essere considerati autonomamente. Si tratta di due parti della medesima operazione di importo unitario (complessivo) pari a 3.300 euro.
La stessa soluzione vale per gli acconti corrisposti nel caso in cui la prestazione consista nella fornitura di una partita di merce. Qualora il rapporto di fornitura sia continuo potrebbe però essere difficile, in concreto, comprendere se le diverse consegne di beni rappresentino singole operazioni, ovvero se le stesse consegne debbano essere considerate più parti della medesima operazione. Nel primo caso è possibile che per ogni operazione non venga superato l'importo di 3mila euro. Invece nel secondo caso, considerano l'operazione nel suo complesso, quindi sommando le singole consegne, il limite sarà sicuramente superato e scatterà l'obbligo di comunicazione telematica.
Ulteriori dubbi potrebbero sorgere per i contratti di somministrazione. In questo caso sembrerebbe ragionevole considerare il contratto come una prestazione unitaria e, quindi, fare riferimento agli importi complessivamente fatturati nell'esercizio.
Le incertezze sono notevoli anche con riferimento alle spese anticipate in nome e per conto del committente ed escluse dalla base imponibile Iva in base all'articolo 15 del Dpr 633/1972. In realtà non si tratta di operazioni fuori campo Iva e anche se non devono essere indicate nella dichiarazione annuale, devono essere comunque indicate nella fattura riportando la norma di riferimento. Sembrerebbe dunque corretto considerare anche questi oneri per verificare se la singola operazione abbia superato o meno la soglia di 3mila euro. Invece l'Iva deve essere esclusa.







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