Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati con la nota prot. 8253 del 04 agosto 2010 rende noto che l'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste italiane Spa operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate".
Detto provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 e identificato dal n. 94288, stabilisce che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:
— spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
— spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Per quanto riguarda gli adempimenti, il provvedimento ha previsto che le banche e le Poste italiane Spa dovranno:
— operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
— effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè utilizzando il modello F-24;
— rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
— indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.
Con risoluzione n. 65 del 30 giugno 2010 è stato istituito il codice tributo "1039" denominato "Ritenuta operata da banche e Poste italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'art 25 del Dl 78/2010".
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alla applicazione delle richiamate disposizioni.