Competenze geometri e periti edili: presentato un nuovo ddl
Data: Mercoledì, 14 luglio 2010
Argomento: COMPETENZE PROF.


TAVOLO_TECNICO.jpgLa maggioranza riapre la discussione sulle competenze dei geometri e dei periti edili, con un nuovo disegno di legge presentato alcune settimane fa alla Camera dal deputato del PdL Daniele Toto. La nuova proposta di legge 3493 riprende pressoché integralmente il disegno di legge 1865 presentato alla fine del 2009 dalla senatrice Simona Vicari (PdL) e propone di consentire a geometri, geometri laureati, periti industriali specializzati in edilizia e periti industriali laureati di occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico e amministrativo, ristrutturazioni.



Secondo il ddl 3493, saranno di competenza di geometri e periti edili:
- la progettazione architettonica e strutturale;
- i calcoli statici, esclusi quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;
- la direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo delle nuove costruzioni;
- l’ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione, il recupero edilizio, la disposizione interna ed esterna, con esclusione del dimensionamento degli impianti tecnologici.

A differenza del ddl 1865, che limitava le competenze agli edifici fino a 5.000 metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica, il ddl 3493 fissa il limite a 4.500 metri cubi e distingue tra zone a rischio sismico non elevato (zona sismica 3 o 4) e zone a rischio sismico elevato (zona sismica 1 o 2), limitando le competenze rispettivamente a tre piani e due piani fuori terra.
 
Geometri e periti potranno eseguire la progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo anche di edifici superiori a 4.500 mc e a prescindere dalla sismicità, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato.
Allo stesso modo potranno eseguire, su qualsiasi edificio, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato. Sono comunque esclusi gli edifici tutelati.

Le competenze verranno estese anche all’urbanistica: analogamente a quanto previsto dal ddl 1865, geometri e periti potranno redigere piani di lottizzazione, entro il limite di superficie di un ettaro, e piani di recupero, entro i predetti limiti di cubatura e numero di piani.

Potranno occuparsi, inoltre, di direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, estimo e amministrazione di condomini, senza limiti dimensionali o di complessità. Restano ferme le altre competenze professionali di geometri e dei periti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, valutazione d’impatto ambientale, inquinamento acustico, rendimento energetico degli edifici.

Identica a quella del ddl 1865 è la norma transitoria che prevede che ai geometri e ai periti iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni sia riconosciuta la competenza in edilizia - entro i limiti definiti dall’articolo 2 - solo dopo aver frequentato con profitto un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia. 

I geometri e i periti iscritti all’albo da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani ma solo dopo aver frequentato un  corso sul rendimento energetico nell’edilizia, un corso sulle costruzioni in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale.

L’ultimo articolo dispone che il periodo di pratica professionale duri due anni e sia retribuito con almeno 5.000 euro annui. Gli iscritti ai registri dei praticanti, per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale, devono frequentare un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.


LA VICENDA DEL DISEGNO DI LEGGE 1865
Ricordiamo che alla fine del 2009 la senatrice arch. Simona Vicari ha presentato il disegno di legge n. 1865 “Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23”.

Immediatamente architetti e ingegneri hanno protestato, giudicando “arbitrario l’ampliamento delle competenze di geometri e periti” e opponendosi allo “stravolgimento delle vigenti competenze professionali”. Alle proteste è seguito un incontro, il 24 febbraio 2010, tra la senatrice Vicari e le  professioni tecniche, al termine del quale l’iter procedurale del disegno di legge è stato sospeso, con l’impegno da parte dei Consigli Nazionali di architetti, ingegneri, geometri e periti edili, di produrre entro 2 mesi un documento condiviso contenente le osservazioni al disegno di legge.
 
Ma il documento, atteso entro la fine di aprile 2010, non è mai arrivato. Nel frattempo il ddl 1865 è fermo al Senato e potrebbe ora essere sorpassato dal nuovo ddl 3493 presentato alla Camera.







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