LIBERI PROFESSIONISTI
Data: Venerd́, 02 luglio 2010
Argomento: COMPETENZE PROF.


soldi.jpgLiberi Professionisti: per i compensi con bonifico conta la data di accredito, per gli assegni la data in cui si ricevono. Come noto per i liberi professionisti vale il “principio di cassa”, in base al quale i compensi sono imponibili, e i costi deducibili, alla data, rispettivamente, della loro percezione e sostenimento, indipendentemente, quindi, dal periodo di “maturazione”. Poiché accade spesso che determinati importi siano incassati o pagati a cavallo di fine anno, l'esatta collocazione temporale di proventi e spese assume rilevanza fondamentale.



Il Testo unico delle imposte non regola espressamente l'esatto momento in cui incassi e pagamenti (non in contanti)  assumono rilevanza fiscale; alcuni chiarimenti in merito sono ora giunti con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010. Vediamo, quindi, cosa accade in caso di pagamento mediante assegno (bancario o circolare) e bonifico. Incassi mediante assegno L’Agenzia precisa che i compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel momento in cui il professionista lo riceve dal committente. Quindi, qualora l'assegno sia stato consegnato, poniamo, al lavoratore autonomo il 30 dicembre 2009, questa data individua il momento di pagamento per il committente (ai fini, ad esempio, dell'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto) e il momento di incasso per il professionista; non ha nessuna rilevanza il fatto che quest'ultimo abbia materialmente effettuato il versamento sul proprio conto corrente, ad esempio, il 3 gennaio 2010. Incassi mediante bonifico. Per gli incassi tramite bonifico, invece, l’Agenzia precisa che la data rilevante è quella in cui il professionista riceve l'accredito della somma sul conto corrente, a partire dalla quale l'importo può essere effettivamente utilizzabile (cosiddetta «data disponibile»). Non hanno alcuna rilevanza, pertanto, a livello reddituale, la data della valuta, quella in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento o quella in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'accredito.

 
 

Clicca qui per scaricare il testo della Circolare n. 38/E 2010 dell'Agenzia delle Entrate






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