Catasto, no agli agrotecnici
Data: Giovedì, 30 luglio 2015
Argomento: NEWS


catasto_1Con la sentenza n. 154 del 24 giugno 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015), la Corte Costituzionale è intervenuta sull’art. 26, comma 7 ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cdMilleproroghe), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31. Secondo la Corte, la norma è contraria, nella forma e nella sostanza, ai principi costituzionali, pertanto decade il suo contenuto, in base al quale la competenza catastale era stata estesa agliagrotecnici.

Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e il Ministero dell’economia e delle finanze sulla legittimità della disposizione del Milleproroghe che interpretava il comma 96 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), “nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251”, che haistituito l’albo professionale degli Agrotecnici.



Gli atti in questione, che restano di esclusiva competenza dei Geometri, riguardano:
– l’aggiornamento geometrico (art. 8 della legge 1° ottobre, 1969, n. 679 e artt. 5 e 7 del Dpr n. 650 del 26 ottobre 1972),
– le denunce di variazione (art. 27 del Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986, testo unico delle imposte sui redditi).

I motivi della decisione

La sentenza richiama la precedente pronuncia n. 441 del 2000, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto ragionevole l’esclusione della materia catastale, comprese la formazione e redazione di tipi difrazionamento e mappali dal novero delle attribuzioni professionali degli Agrotecnici, rilevando che “la preparazione dell’agrotecnico […] è rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell’azienda agraria, laddove le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, sì da risultare soltanto un completamento della formazione primaria ed essenziale”.

Tuttavia, non è contestato il fatto che il legislatore avrebbe potuto modificare tale situazione, ma il modo con cui l’ha fatto. Secondo i giudici costituzionali, l’art. 26, comma 7-ter – frutto di un emendamento inserito in sede di conversione nel testo del Dl n. 248/2007 – difetta del requisito della straordinarietà e dell’urgenza che pervade l’intervento normativo cosiddetto “milleproroghe”, provvedendo ad ampliare le competenze degli Agrotecnici con norme disomogenee rispetto all’oggetto e alla finalità del decreto-legge.

La norma censurata – si legge nella sentenza – appare mossa dall’unico obbiettivo di superare un contrasto giurisprudenziale insorto sull’individuazione dei soggetti abilitati a redigere e sottoscrivere determinati atti catastali. Sicché, in relazione alle caratteristiche originarie del decreto-legge di riferimento, risulta palese che la disposizione censurata non proroga alcun termine previsto da precedenti disposizioni legislative, né dispone interventi di riassetto di norme di carattere finanziario. Essa non presenta nemmeno alcun apprezzabile nesso con il conseguimento di una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, mostrandosi piuttosto nelle vesti di un non secondario intervento normativo, volto a intervenire, sciogliendo dubbi, sulle attribuzioni di una determinata categoria professionale […] Un conto è la proroga urgente di termini, ben altro è la decisione circa l’ampiezza delle competenze di una categoria professionale.

In definitiva, si tratta di evidente e manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge. La rilevata eterogeneità dell’emendamento aggiunto in sede di conversione, rispetto a ratio e finalità del Dl n. 248 del 2007, non potrebbe essere superata nemmeno facendo ricorso ad una sorta di omogeneità “transitiva” o “sopravvenuta”, secondo le argomentazioni sostenute dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in relazione all’art. 26-bis, recante “Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale” e finalizzato allo scopo di agevolare, appunto tramite lo spostamento di alcuni termini, l’applicazione di disposizioni di legge già in vigore.

La sentenza in esame, quindi, ribadisce che l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. Tale violazione, per queste ultime norme, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012).

Resta da chiarire la validità degli atti compiuti dagli Agrotecnici in forza della norma ritenuta incostituzionale e delle disposizioni amministrative che l’hanno applicata, cioè la risoluzione del 3 aprile 2008, n. 10/DF del Ministero dell’economia e delle finanze e la circolare 14 aprile 2008, n. 3 dell’Agenzia del territorio, che hanno finora consentito l’utilizzabilità delsistema informatico catastale “Pregeo” da parte degli Agrotecnici, includendoli, di fatto, tra gli operatori abilitati. E’ ipotizzabile che gli Enti interessati facciano luce al riguardo, ma è indubbio che gli effetti delle disposizioni citate cessano col decadere della norma che le aveva legittimate, a meno che un nuovo, tempestivo provvedimento legislativo ad hoc riapra le porte del catasto agli Agrotecnici.







Questo Articolo proviene da GeometriCT
https://www.geometrict.it

L'URL per questa storia è:
https://www.geometrict.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1265