IMPOSSIBILE AFFITTARE LE CASE FANTASMA
Data: Mercoledì, 02 giugno 2010
Argomento: NEWS


CASA_IN_SANATORIA.jpg     Si stringe il cerchio anche sulle case fantasma affittate. Dal 1° luglio diventerà un problema registrare i contratti di locazione e affitto degli edifici estranei al catasto, come stabilisce il Dl 78/2010 all'articolo 19, comma 15. Lo scopo è quello di costringere i proprietari delle case a farle emergere anche sotto il profilo catastale, rendendo più difficile l'evasione fiscale Irpef e Ici.



Nella norma è stabilito infatti che dal 1° luglio 2010 occorrerà indicare i dati catastali nella «richiesta di registrazione» (il modulo che va compilato, in via telematica o su carta, per ottenere la registrazione del contratto) dei seguenti contratti, verbali o scritti:
° i contratti di locazione o affitto;
° i contratti di cessione, risoluzione o proroga, anche tacita di questi contratti di locazione e affitto;

Questi contratti devono avere per oggetto "beni immobili" esistenti nel territorio dello Stato (e quindi senza distinzione tra terreni e fabbricati e, in quest'ultimo ambito, nemmeno senza distinguere a seconda della tipologia del fabbricato).
In caso di mancata o errata indicazione, si applica una sanzione di entità compresa tra il 120 e il 240% dell'importo dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto. Per esempio, con un contratto di locazione di un appartamento con canone mensile di 600 euro, l'imposta di registro è del 2% e ammonta a 144 euro; la sanzione andrebbe quindi da 172,80 euro a 345,60 euro.

Questa richiesta di indicazione di dati catastali concerne quindi non tanto il contratto (sul quale è comunque opportuno riportarli, come del resto è previsto da tempo sui moduli di Confedilizia), quanto la «richiesta di registrazione». Cioè il modulo (cartaceo o informatico, in gergo detto "modello 69") con la quale gli atti soggetti a registrazione vengono veicolati verso l'agenzia della Entrate, che ha la competenza sull'imposta di registro.

Questo modulo attualmente non contempla l'introduzione di dati catastali, essendo idoneo a ospitare solo i dati dei soggetti che partecipano all'atto soggetto a registrazione, il loro "ruolo" nel contratto (ad esempio, la loro natura di "danti" o di "aventi" causa), la natura e il valore dell'atto del quale si richiede la registrazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore







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