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Cassa: necessario svolgere con continuità l'attività professionale

foto NotiziaPer l'iscrizione alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri liberi professionisti è necessario che dall'entrata in vigore della Legge n. 236/1990 l'iscritto possegga il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 1305 del 21 gennaio 2013 che ha accolto il ricorso della Cassa dei Geometri contro una precedente sentenza della corte di merito che aveva accolto la domanda di un geometra contro un provvedimento con il quale era stata dichiarata inefficace l'iscrizione alla Cassa ritenendo insussistente il requisito della continuità dell'esercizio dell'attività professionale, avendo il professionista espletato attività di amministratore di imprese commerciali quale socio accomandatario di società in accomandita semplice.



In particolare, in primo e secondo grado i giudici avevano dato ragione al professionista, osservando che l'art. 22 della Legge n. 773/1982 sanciva l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Geometri a prescindere dallo svolgimento effettivo dell'attività libero professionale. I giudici hanno, inoltre, ricordato l'art. 5 dello Statuto della Cassa che prevede l'obbligo di iscrizione anche per gli iscritti all'Albo che esercitano senza carattere di continuità ed esclusività la libera professione., stabilendo che l'esercizio della libera professione "si presume per tutti gli iscritti all'Albo, salvo prova contraria dell'iscritto".

Gli ermellini, ribaltando completamente le tesi dei primi due giudici, hanno ricordato che l'art. 22 della Legge n. 773/1982 è stato sostituito dall'art. 1, comma 14 della Legge n. 236/1990 con il testo seguente.

Art. 22 (Iscrizione alla cassa)
1. l'iscrizione alla cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. l'iscrizione alla cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
3. l'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. la facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell' articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
4. è inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all' articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 . in tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla cassa, senza interessi. la dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall' articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , che può esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
5. gli iscritti alla cassa che siano o siano stati membri del parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
6. l'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli.
7. la giunta esecutiva della cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.
8. i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati."


La Cassazione ha, dunque, ammesso come il dato normativo non offra alcun dubbio circa la necessità dell'esercizio con continuità dell'attività libero professionale per l'iscrizione alla Cassa.



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