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REGOLAMENTO L'UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Con il D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 è stato emanato il regolamento per l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2012, il decreto è entrato in vigore il 6 c.m. . Il nuovo Regolamento, stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinchè i materiali da scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera q del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.



D.M. 161 del 10 agosto 2012 – Le terre e rocce da scavo sono “sottoprodotti”, a condizione che...

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21/09/2012 il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012, “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, previsto dall’art. 49 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1;

Contestualmente,  si assiste alla preannunciata abrogazione dell’art. 186 –Terre e rocce da scavo, del Testo Unico Ambientale.

La struttura normativa del Regolamento ministeriale, si presenta esaustiva da punto di vista giuridico e ricca di informazioni tecnico-operative, non si limita a disciplinare le sole terre e rocce da scavo, nella definizione di “materiali da scavo” sono stati inclusi anche altri materiali che provengono da diverse attività;

vista la complessità della norma, nel presente focus on,  ci limiteremo ad evidenziare le novità più significative, invitando il lettore ad una attenta esamina del regolamento.

Tra le definizioni poste nell’art.1 si evidenziano:
a.              «opera»: il risultato di un insieme di lavori di  costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione,  che di per sé esplichi  una  funzione  economica  o  tecnica  ai  sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, e successive modificazioni;

 

b.              «materiali di scavo» : il suolo  o  sottosuolo,  con  eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:       

     i. scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);

    ii. perforazione,  trivellazione,  palificazione,   consolidamento, ecc.;

    iii. opere infrastrutturali in  generale  (galleria,  diga,  strada,ecc.);

    iv. rimozione e livellamento di opere in terra;

   v. materiali  litoidi  in  genere  e  comunque  tutte   le   altre plausibili  frazioni  granulometriche  provenienti   da   escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi  idrici  superficiali  che  del reticolo  idrico  scolante,  in  zone  golenali  dei  corsi  d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

   vi. residui di lavorazione di materiali  lapidei  (marmi,  graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose  (quali  ad  esempio  flocculanti  con acrilamide o poliacrilamide).

«Piano di Utilizzo»:  il  piano  di  cui  all'articolo  5  del presente Regolamento;

«Normale pratica industriale» : le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell’Allegato 3.

E’ necessario sottolineare le “finalità” e definire l’ambito di applicazione del nuovo Regolamento.

Il principale obiettivo è quello di prevenire la produzione di rifiuti, nel rispetto dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, in altre parole, affinché i materiali da scavo esulino dalla normativa sui rifiuti, devono rispettare le condizioni poste dal Legislatore per la qualificazione giuridica di “sottoprodotto”, che il regolamento disciplina nei seguenti termini all’Art. 4 – Disposizioni generali – comma 1:

a)                         il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione  di un'opera, di  cui  costituisce  parte integrante,  e  il  cui  scopo primario non e' la produzione di tale materiale;

b)    il materiale da scavo e' utilizzato, in conformità  al  Piano di Utilizzo:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel  quale  è stato generato, o  di  un'opera  diversa,  per  la  realizzazione  di reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre  forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi,  in  sostituzione  di  materiali  di cava;

c) il  materiale  da  scavo  e'  idoneo  ad  essere   utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento  diverso  dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;

 d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo  specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti  di  qualità ambientale di cui all'Allegato 4.

La rispondenza alle sopra indicate condizioni deve essere dimostrata dal “Proponente” nell’elaborazione del “Piano di Utilizzo”, mediante rilascio da parte del Legale Rappresentante di una dichiarazione di notorietà ai sensi dell’art. 47, Legge 445/2000.

Data l’imminente emanazione di un DM sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da “cantieri di minori dimensioni”- fino a 6.000 metri cubi ,  il regolamento in esame può considerarsi  applicabile solo alle “grandi opere”.

Il «proponente» è il soggetto che presenta all’autorità competente il Piano di Utilizzo, mentre «l’esecutore» è colui che materialmente realizza l’opera e dà piena attuazione al Piano di Utilizzo, le due potranno essere distinte o coincidere.

 Come più volte sentenziato dalla Suprema Corte, sono esclusi dall’ambito di applicazione del DM in questione, e quindi esulano dal novero giuridico di “sottoprodotti”, i rifiuti inerti che provengono da attività di demolizione degli edifici, ai quali deve applicarsi la Parte IV del testo Unico Ambientale nella sua interezza.

Con il Regolamento in esame viene data risposta ad un quesito che il Legislatore avrebbe dovuto dare anche per le altre attività da cui traggono origine i sottoprodotti, ovvero definisce le attività di trattamento che possono essere espletate e che costituiscono una “normale pratica industriale”, e che migliorano le caratteristiche merceologiche, rendendo l’utilizzo“maggiormente produttivo e tecnicamente efficace” (Allegato 3).

Le attività di trattamento ammesse (anche se l’elenco è solo indicativo e non esaustivo, in quanto il DM considera le attività di seguito citate “operazioni più comunemente effettuate” ) sono:

  • selezione granulometrica del materiale da scavo;
  • riduzione volumetrica mediante macinazione;
  • stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo […];
  • stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione del materiale da scavo […] ;
  • riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici … eseguita sia a mano che con mezzi meccanici […].

Il Piano di Utilizzo è il documento attraverso il quale il “Proponente” definisce:

-               La durata di validità del Piano di Utilizzo, l’inizio lavori deve comunque avvenire entro due anni dalla presentazione dello stesso, salvo proroghe;

-               L’ubicazione dei siti di produzione del materiale scavato;

-               La quantità in volume dello stesso;

-               L’ubicazione dei siti di destinazione del materiale scavato ed il processo industriale di impiego;

-               Le operazione di “normale pratica industriale” , ovvero di trattamento alle quali sono sottoposti i materiali prima del riutilizzo;

-               I risultati dell’indagine conoscitiva del sito di destinazione;

-               Le modalità di campionamento ed analisi, ai sensi della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs 152/2006, sui materiali scavati, ed i cui risultati devono rientrare nei limiti della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), l’autorità competente al rilascio del nulla osta, al fine di verificare il rispetto della normativa ambientale, potrà chiedere il supporto tecnico dell’ARPA o APPA, al riguardo saranno pubblicate le tariffe da applicare al proponente, a copertura delle spese istruttorie;

-               Indicazione di eventuali “siti intermedi” in attesa del riutilizzo, tale sito può anche essere diverso dal sito di produzione, e può coincidere anche con il sito di destinazione;

-               Estremi cartografici, planimetrie, inquadramento geologico ed idrogeologico;

-               La ditta che trasporta il materiale presso altro sito diverso da quello di produzione.

Il Piano di Utilizzo è inviato dal “proponente” (anche per via solo telematica) all’autorità competente che rilascia l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera, la quale, entro 90 giorni dalla presentazione dovrà accettare o rigettare (salvo richieste di integrazione di nuova documentazione da richiedere entro trenta giorni dalla presentazione) il Piano di Utilizzo.

Nel caso in cui saranno violati gli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale scavato, e conseguente qualificazione giuridica di “rifiuto” ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006.

L’esecutore che attua il Piano di Utilizzo, attesta all’autorità competente, l’avvenuta esecuzione del piano, mediante attestazione di notorietà rilasciata ai sensi dell’Art. 47, Legge 445/2000, e deve essere resa entro la scadenza prefissata del Piano di Utilizzo.

Se durante l’esecuzione del Piano di Utilizzo, dovesse verificarsi la necessità di apportare delle modifiche sostanziali al Piano di Utilizzo, dovranno essere comunicate all’autorità competente, che dovrà accettare o rigettare sempre entro i novanta giorni dalla presentazione. 

Il trasporto del materiale è accompagnato dal Documento di Trasporto, conforme alla modulistica di cui all’Allegato 6 del DM in esame; i documenti di trasporto dovranno essere emessi in triplice copia (per il proponente, l’esecutore ed il destinatario) , dovranno essere conservati per cinque anni; non è previsto un registro sul quale riportare i movimenti di carico e scarico.



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