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CATASTO: LE INNOVAZIONI DAL 1 OTTOBRE 2012

L'articolo 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto la reintroduzione dei tributi speciali catastali che si applicano alla consultazione della banca dati catastale ed ha variato le tariffe afferenti le ispezioni ipotecarie.



A partire dal 1 ottobre 2012 sono soggette al pagamento dei tributi le seguenti tipologie di visura:

  • Visura per immobile, attuale e storica
  • Consultazione della mappa
  • Visura per soggetto, attuale e storica
  • Elenco immobili

Il pagamento del tributo e' calcolato in base ai seguenti criteri:

  • Visura per immobile e consultazione della mappa: euro 1,00 per unita' immobiliare richiesta.
  • Ogni altro documento : euro 1,00 ogni 10 unita' immobiliari o frazione di 10 presenti nel documento prodotto.

Per le visure telematiche, eseguite nell'ambito delle convenzioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 4 maggio 2007, viene applicata alla tariffa sopra citata la riduzione del 10%.
Non sono soggette al pagamento dei tributi le risultanze fornite durante la navigazione a video sui sistemi, per le quali non venga richiesta la produzione dei documenti sopra elencati.
I documenti prodotti si riferiscono sempre alle risultanze di un singolo ufficio provinciale. Le ricerche per soggetto a livello nazionale forniscono gratuitamente l'elenco degli uffici interessati alla richiesta e, per quelli di interesse, dovra' essere richiesta la visura relativa a pagamento.
Al momento della produzione del documento viene fornita indicazione circa il costo dello stesso. Il costo viene addebitato esclusivamente nel momento in cui l'utente sceglie di visualizzare o salvare il documento.

Le somme corrispondenti ai tributi catastali saranno detratte dal medesimo deposito a scalare (c.d. "castelletto") finora dedicato ai soli tributi ipotecari (per maggiori informazioni consultare la pagina disponibile sul sito di
assistenza dedicata alla "ricarica castelletto").
Si rendono disponibili sin d'ora le nuove specifiche tecniche del file dei report giornalieri dei movimenti contabili, che saranno adottate dal 1 ottobre, comprensive anche di alcuni servizi che potranno essere attivati successivamente a tale data.
A partire dal 1 ottobre 2012 per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria, eseguita nell'ambito delle convenzioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 4 maggio 2007, sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del 10%.

La modifica normativa introdotta dall'articolo 6, comma 5-undecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, comporta che anche le visure rilasciate presso gli sportelli catastali decentrati siano soggette al pagamento dei tributi speciali catastali. Il rilascio della visura, senza la corresponsione del tributo, ai titolari di diritti reali avviene, in fase di prima applicazione, soltanto presso le sedi degli Uffici provinciali, nelle more dell'emanazione del Provvedimento direttoriale previsto dall'art. 6, comma 5-quinquies, del citato decreto e dei conseguenti e necessari adeguamenti dei sistemi informativi.
Si rammenta che, come comunicato con specifica nota dell'Ufficio provinciale competente per territorio, alla data del 30 settembre 2012 tutte le utenze informatiche relative agli sportelli catastali decentrati saranno automaticamente disattivate.
Con la stessa comunicazione e' stato reso noto l'iter amministrativo, che di seguito si riassume, necessario al fine di non subire interruzioni nel servizio:
e' indispensabile che gli Enti locali, che intendano proseguire nell'attivita' di erogazione al pubblico delle visure catastali, provvedano entro il 30 settembre 2012 a:

  1. approvare tramite deliberazione lo schema del nuovo protocollo d'intesa e la relativa convenzione speciale;
  2. prestare la prevista fideiussione bancaria/assicurativa o, in alternativa, provvedere al versamento della cauzione sulla contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria Centrale dello Stato e denominata "MEF GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI" con la causale: "CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO 6 SETTEMBRE 2005";
  3. inviare, per il tramite dell'Ufficio provinciale competente, copia della seguente documentazione:
    1. nuovo protocollo d'intesa, debitamente sottoscritto;
    2. convenzione speciale debitamente sottoscritta;
    3. documento contabile (l'originale deve essere conservato dall'U.P. competente);
    4. nomina del "Responsabile della gestione del collegamento" (se non contenuta nella delibera precedentemente inviata).

Per scaricare la circolare, gli allegati e per maggiori info clicca qui



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