Semplificati i certificati anti incendio
Conto alla rovescia per la semplificazione delle procedure antincendio per nuovi locali. Sulla «Gazzetta Ufficiale» del 22 settembre è approdato il Dpr 151/2011 che snellisce l’iter per il rilascio del certificato di prevenzione incendi per tantissime attività meno a rischio.
Di fatto è un taglio secco delle attese e delle procedure che riguarda, secondo le stime dei vigili del fuoco, circa la metà delle domande finora giacenti. Con l’Allegato I il regolamento divide le varie attività soggette alla normativa antincendio in tre categorie: A, B e C, a seconda del grado di pericolosità.
Nella categoria A rientrano le attività meno pericolose, o di dimensioni più piccole. Tanto per fare un esempio gli alberghi fino a 50 posti letto sono in A. La A è la categoria più liberalizzata: non sarà più necessario il parere di conformità. Il via libera sarà legato alla Scia: alla presentazione della segnalazione andrà allegato il progetto edilizio anche ai fini antincendio (il tutto allo sportello unico delle attività produttive). Come previsto per la Scia, i lavori possono cominciare subito. Sulla A (ma anche sulla B) sono previsti controlli a campione dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda le attività inserite in categoria B, resta il parere di conformità ma le domande vengono presentate tramite Scia e quindi i lavori possono iniziare subito salvo poi subire i controlli a campione. L’ultima categoria, la C, è quella in cui sono inserite le attività più a rischio: il parere viene richiesto sempre tramite la Scia ma in questo caso i controlli dei vigili del fuoco sono a tappeto.
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