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Tar Sicilia: Presenza dei giovani professionisti nelle gare di progettazione

foto NotiziaIn un giudizio relativo al servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori per la realizzazione di un centro sportivo, il TAR di Palermo con la sentenza n. 8151 dell’1 luglio 2010 ha censurato, tra l'altro, un provvedimento comunale di aggiudicazione in una gare in cui la presenza del "giovane professionista" in una raggruppamento temporaneo, come inteso dall'articolo 51, comma 3 del Regolamento n. 554/1999 era soltanto formale.



L'articolo 51, comma 3 del Regolamento citato prescrive che "i raggruppamento temporanei …… devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza" non stabilendo, in verità quale ruolo come, invece, viene stabilito nell'articolo 253 del nuovo Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 in cui viene precisato al comma 5 che “i raggruppamenti temporanei …. devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione”.

Il problema nel giudizio in argomento nasce per il fatto che il Raggruppamento temporaneo aggiudicatario aveva indicato nella documentazione prodotta per partecipare alla gara un "giovane professionista" e che, successivamente, all'atto della presentazione delle giustificazioni preventive, la stessa figura non sarebbe stata più indicata, circostanza, questa, accompagnata dall'inserimento di due nuovi tecnici.
Nel corso del giudizio il Raggruppamento temporaneo aggiudicatario si giustificava dichiarando che né l'art. 51 del Regolamento n. 554/1999, né il disciplinare di gara, prevederebbero che il giovane professionista debba far parte del gruppo di lavoro incaricato del servizio di progettazione, essendo in tal senso sufficiente la "presenza" dello stesso e quest'ultimo avrebbe una funzione meramente promozionale tanto da non essere, nel caso di specie, "neppure remunerato".

I Giudici del Tar, pur ricordando il significativo precedente giurisprudenziale della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6347 del 24 ottobre 2006 in cui viene precisato che ai sensi dell'art. 51 del Regolamento n. 554/1999, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di "presenza" di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" lo stesso al raggruppamento e, che, pertanto, ai fini della valida partecipazione di un raggruppamento temporaneo a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, sarebbe sufficiente che nella compagine del raggruppamento medesimo sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.
Ciò precisato, i giudici del TAR Palermo hanno ritenuto, tuttavia, che occorra distinguere tra la mera partecipazione del professionista all'associazione temporanea, e la consistenza ed il significato del suo apportoprofessionale.
I giudici hanno ritenuto che l'apporto partecipativo del giovane professionista non può ridursi ad una mera attività assimilabile ad una sorta di tirocinio dovendosi considerare, invece, la previsione legislativa quale fonte di opportunità per l'espletamento di prestazioni per le quali il giovane professionista è abilitato, e che hanno significative refluenze sul complesso delle prestazioni del Raggruppamento temporaneo a nulla rilevando, in tal senso, che lo stesso assuma, più o meno direttamente, responsabilità contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in maniera più o meno significativa all'associazione temporanea medesima.
L'intendimento del legislatore è stato, ad avviso dei Giudici, quello di garantire ai "giovani professionisti" l'acquisizione di un minimo di esperienza e di qualificazione professionale da poter "spendere" in successive procedure di gara ovvero nella propria attività libero-professionale complessivamente intesa e tale finalità non può che essere realizzata con un ruolo professionale attivo con il quale, in verità, l'assenza di remunerazione appare del tutto incompatibile.



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