D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139
Si pubblica il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (10G0157) - (GU n. 199 del 26-8-2010 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/2010.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010 , n. 139
Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni. (10G0157)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed
in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con
regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in
base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella
seduta del 26 novembre 2009;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Interventi di lieve entita' soggetti
ad autorizzazione semplificata
1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entita', da
realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della
parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi
o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui
all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere
apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma
1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'art. 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167,
commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per
un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione
dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5. Il parere del
soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su
richiesta della regione interessata dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a
comuni, purche' gli enti destinatari della delega
dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di
garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'art. 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' dando
comunicazione all'interessato dell'inizio, del procedimento
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque
giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla
ricezione del parere, l'amministrazione rilascia
l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente puo'
indire una Conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
La Conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace
decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'art. 134,
ferme restando anche le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio
1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13
non si applicano alle autorizzazioni per le attivita'
minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attivita'
restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi della
normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto
delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili
paesaggistici, dal soprintendente competente. Il
soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, corredata della necessaria
documentazione tecnica, da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Per l'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Semplificazione documentale
1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione
semplificata e' corredata da una relazione paesaggistica
semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2
da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative
o provvedimentali della disciplina paesaggistica, e' descritto lo
stato attuale dell'area interessata dall'intervento, e' attestata la
conformita' del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni
paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilita' con
i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di
inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico
abilitato attesta altresi' la conformita' del progetto alla
disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorita' preposta al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella
competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza e' corredata
dall'attestazione del comune territorialmente competente di
conformita' dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio
attivita', dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione
necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli
interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della
richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto
paesaggistico e' valutato mediante una documentazione semplificata»,
allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e le regioni, possono
essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da
presentarsi ai fini del presente comma.
3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la
trasmissione dei documenti a corredo e' effettuata, ove possibile, in
via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice
dell'amministrazione digitale. Ove l'istanza paesaggistica sia
riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene
per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive, se
istituito.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245:
«Art. 23 (Disciplina della denuncia di inizio
attivita'). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
titolo per presentare la denuncia di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter,14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della Conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37,
comma 5.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 dicembre 2005, recante «Individuazione della
documentazione necessaria alla verifica della
compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, ai
sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 2006, n. 25.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la
fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195:
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti
di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del
titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la
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