Georentiamoci


>> PRIMO PIANO

BANDI

CATASTO

COMPETENZE PROF.

COMUNICATI

CONDONO CATASTALE

CONVEGNI

CORSI

EMERGENZA COVID 19

NEWS

S.C.I.A.

SEMINARI

SCIA: Segnalazione certificata di inizio attività

gazzetta_ufficiale.jpgDiventa legge la manovra per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. Dopo l’apposizione della fiducia da parte del Governo, passata mercoledì con 329 sì e 275 no, ieri la Camera ha dato l’ok al ddl per la conversione del DL 78/2010, che è passato senza modificazioni con 321 voti favorevoli, 270 contrari e 4 astenuti.



Il testo finale, studiato per rispondere alle politiche anticrisi di rientro dell’Unione Europea, tocca vari argomenti di interesse, creando in qualche caso i primi dubbi di interpretazione.
 
È il caso dell’attività edilizia e di impresa, con la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, che sostituisce la Dia, Dichiarazione di inizio attività, e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli utili per l’esercizio di nuove attività. La procedura semplificata, che amplia il ricorso all’autocertificazione, non è possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio cultuale e paesaggistico e dell’ambiente.
 
L’impostazione della norma ha creato incertezza sulle possibilità di applicazione all’edilizia. Da più parti era stata prospettata una tesi in base alla quale la dichiarazione di inizio attività, richiamata nel testo, riferendosi all’apertura di un’impresa, non avrebbe avuto nessuna affinità con la denuncia di inizio attività per l’avvio dei lavori.
 
Questa ipotesi sembra definitivamente accantonata. Diventa quindi possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera. Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
 
La semplificazione ha già registrato la ferma opposizione delle Regioni a statuto speciale, che hanno competenza esclusiva in materia di edilizia. Qualche Regione a statuto ordinario ha annunciato valutazioni sulla possibile impugnazione. Più cauta l’Ance, che considerando troppo incerto il testo rimane in attesa di chiarimenti ufficiali.


Tra le altre misure è stata confermata la sanatoria catastale, con l’intento di procedere alla razionalizzazione attraverso l’emersione degli “immobili fantasma” e un monitoraggio puntuale del territorio. Per questo è stata data ai Comuni la possibilità di accedere gratuitamente alle banche dati e alle informazioni dell’Agenzia del Territorio.
 
Nel caso di fabbricati rurali che perdono il requisito di ruralità o di accertamenti sugli immobili in corso di costruzione o definizione che acquisiscono l’abitabilità, l’Agenzia del Territorio può sostituirsi ai Comuni, ai quali resta il potere di prevedere sanzioni successive ai controlli in materia di edilizia e urbanistica.


Gli atti pubblici e le scritture autenticate tra vivi per il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di diritti reali sugli immobili esistenti devono contenere, oltre a tutti i riferimenti catastali, anche le planimetrie e le dichiarazioni, rese dagli interessati, sulla conformità dello stato di fatto a quello risultante dai documenti. Sono esclusi gli atti  per il trasferimento dei diritti reali di garanzia. Le dichiarazioni possono inoltre essere sostituite da una attestazione di conformità rilasciate da un tecnico abilitato. Con una circolare dell’Agenzia del Territorio è stato chiarito che la regolarizzazione può avvenire anche dopo la stipula.
 
Dal primo luglio le banche e le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55% alle imprese che hanno realizzato l’intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica. L’Agenzia delle Entrate ha specificato in un primo momento che dopo la ritenuta, le banche effettuano un versamento attraverso il modello F24utilizzando il codice tributo 1039. Al destinatario del bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata. Con una successiva circolare le Entrate hanno chiarito che la base imponibile su cui effettuare la ritenuta non deve comprendere l’Iva.


Dopo l’intenzione, espressa nel DL 78/2010, di bloccare l’acquisto dei certificati verdi rimasti invenduti da parte del Gse, Gestore dei Servizi energetici, è passata la linea più attenuata voluta dagli industriali. Il Gse continuerà a ritirare i “diritti ad inquinare”. Nel 2011, però, la spesa per l’acquisto di certificati verdi dovrà essere del 30% inferiore rispetto a quella del 2010. L’80% della riduzione deve derivare dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso.  La ricerca scientifica sarà finanziata dalla risoluzione anticipata e volontaria delle convenzioni Cip6.
 
La manovra prevede lo snellimento delle procedure legate alla conferenza di servizi. Anche nei casi in cui è richiesta l’autorizzazione paesaggistica acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non si sia espresso in modo definitivo, fatta esclusione per i provvedimenti in materia paesaggistico-territoriale, di Via, Vas e Aia. Il silenzio assenso vale quindi anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute e della pubblica incolumità. In caso di dissenso delle amministrazioni di tutela, il Consiglio dei Ministri si esprime entro 60 giorni, previo accordo delle Regioni o degli enti locali da raggiungere in 30 giorni. In assenza di accordo il Governo procede comunque con delibera del CdM.

Data l’esigenza di garantire tempi certi per l’emanazione dei provvedimenti, l’inerzia dei funzionari che non partecipano alle riunioni viene risolta con valutazioni negative e il taglio dei premi di risultato. Per questo motivo anche le università potranno far eseguire i provvedimenti in materia ambientale, in quanto enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica.

TESTO DELLA BOZZA PRESENTATA IL 31 MAGGIO AL SENATO

BOZZA DEL 12 LUGLIO 2010

MAXIEMENDAMENTO DEL 13 LUGLIO 2010



Condividi  
 
Argomenti Associati

| NEWS |




ORARIO APERTURA UFFICIO

Avvisi

Si comunica che gli uffici di segreteria osserveranno i seguenti giorni e orari di ricevimento al pubblico:

  • mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00

SEMINARI: QUALI SUGGERISCI?

BIO EDILIZIA
INNOVAZIONE
PROGETTAZIONE
RISTRUTTURAZIONE
CATASTO TERRENI
CATASTO URBANO
TOPOGRAFIA
RICONFINAMENTI
AMBIENTE
SICUREZZA
LAVORI PUBBLICI
PREVENZIONE INCENDI



Risultati
Sondaggi

Voti: 641
Commenti: 0

Cerco/Offro Lavoro

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Catania, dopo opportuni accordi con la Careerjet, offre l'opportunità di usufruire del relativo motore di ricerca.