RICHIESTE DI CERTIFICATI DI COMPIUTO TIROCINIO
Pervengono a questo Ufficio richieste di certificati di compiuto tirocinio da parte di Geometri iscritti all'Albo o cancellati dall'Albo o comunque abilitati alla libera professione in data antecedente all'entrata in Vigore del D.P.R. 137/2012.
Visto l’art. 2, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75 e, quindi, le norme di attuazione di cui alle Direttive del CN sul praticantato del 17 settembre 2014 (e s.m.i.), oltreché l’art. 6,comma 12 del D.P.R. 7 agosto n. 137;
Preso atto che dal combinato disposto delle norme soprarichiamate emerge inequivocabilmente che l'assolvimento dell'obbligo di tirocinio (e quindi il correlativo potere certificativo) presuppone l’iscrizione al Registro dei praticanti,
- e che comunque il certificato di compiuto tirocinio perde efficacia decorsi 5 anni dal suo rilascio.
Si COMUNICA che il suddetto certificato non può essere rilasciato.
Detto certificato può e viene già rilasciato solo agli iscritti al Registro dei Praticanti dal 15 agosto 2012 al compimento del periodo di tirocinio.
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