Rendita Catastale : Decorrenza delle variazioni
Con la recente sentenza della sez. Tributaria, n. 5933 del 11/03/2010, la Corte di Cassazione ha chiarito che le variazioni delle risultanze catastali (ai fini dell'ICI, nella fattispecie esaminata) sono soggette alla regola generale che ne prevede l'efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali.
In base a detto principio quindi, ricavabile dall'art. 5 del D. Leg.vo 504/1992, ciascun atto impositivo deve porre a base le rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione.
Fa peraltro eccezione alla regola sopra enunciata il caso in cui la modificazione della rendita catastale sia derivata dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'Ufficio, nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, e dal conseguente riesame della rendita stessa.
In questo caso infatti il riesame da parte del medesimo Ufficio delle caratteristiche e la conseguente attribuzione, previa correzione degli errori materiali rilevati, di una diversa rendita, ha efficacia retroattiva a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo e illegittimo. Tale eccezione non si verifica ove risulti che il mutato accatastamento non derivi da false rappresentazioni della realtà ma da una mutata utilizzazione, dovuta alla realizzazione di manufatti.
Con la medesima pronuncia la Corte ha chiarito che con la presentazione della domanda di accatastamento dell'immobile, il contribuente ha adempiuto a tutto quanto gli è richiesto ai fini dell'attribuzione delle rendita catastale. Ne consegue che qualora nelle more della procedura gestita dall'Ufficio Tecnico Erariale il contribuente abbia versato l'ICI sulla base del così detto «valore da libro» il medesimo ha diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in più rispetto al dovuto in base alla rendita catastale.
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