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L.R. N. 16/2016: Vigenza delle norme pregresse.

Risultati immaginiL'Assessorato del Territorio e dell’Ambiente Dipartimento dell’Urbanistica con prot. 21140 del 04 u.s., ha emanato la circolare avente ad oggetto: "Applicazione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Vigenza delle norme pregresse".

La nota indirizzata a tutti i comuni della Sicilia, al Presidente della Regione, agli Assessorati ed Uffici pubblici dell'isola, chiarisce alcuni aspetti a seguito della circolare emanata dall'Ufficio legale del Comune di Palermo.



Questo il contenuto della circolare emanata dall'Assessorato anzidetto a firma del Dirigente Generale Giglione:

"Con il recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono state introdotte nel nostro ordinamento una serie di disposizioni innovative e semplificative di natura procedurale al fine di assicurare, anche con l’ausilio di nuovi strumenti e metodologie, la gestione del governo del territorio e al contempo armonizzare la disciplina edilizia con le più recenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, di contenimento energetico, di conformità impiantistica e di protezione dal rischio sismico.
Le nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 di recepimento con modifiche del Testo Unico dell’edilizia sopra richiamato, ed in particolare quelle norme che disciplinano il rilascio dei titoli abilitativi, hanno ingenerato negli enti locali dubbi interpretativi e dunque applicativi, in merito al presunto conflitto con le norme regionali pregresse, ritenendo in taluni casi implicitamente abrogate tutte le disposizioni che ab origine contenevano riferimenti a titoli abilitativi oggi non più attuali, oltre quelle direttamente richiamate dall’art. 30, rubricato “Abrogazione di norme”, della legge regionale n. 16 del 2016.
Una serie di criticità sono state evidenziate, in particolare, dal Comune di Palermo il quale, al fine di fornire istruzioni operative ai propri uffici tecnici sui procedimenti edilizi avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale 16, ha diramato la circolare n. 35 del 20 ottobre 2016, dopo aver consultato l’Avvocatura comunale; sulla scorta del parere da Questa reso in data 27.9.2016, ne ha tuttavia fornito una interpretazione non del tutto coerente con riguardo, in particolare, all’applicazione dell’art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rubricato “Opere interne”.
In via principale, l’Avvocatura comunale con il citato parere, che si ritiene di poter condividere, relativamente alle disposizioni di legge regionale non esplicitamente abrogate, ha richiamato il principio ineludibile del criterio cronologico che regola la prevalenza temporale delle disposizioni di legge di pari rango che disciplinano la medesima materia (lex posterior derogat priori - la norma posteriore deroga quella anteriore). La stessa Avvocatura comunale, con riferimento al richiamato criterio codificato dall'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" (cosiddette Preleggi) preliminari al Codice civile, al fine di risolvere il contrasto tra norme ha altresì enunciato il prevalente orientamento degli ordinamenti giuridici secondo il quale “la legge generale posteriore non può abrogare la legge speciale anteriore”; e ciò secondo il criterio di specialità che vede la prevalenza di leggi speciali sulla mera cronologia delle leggi stesse (lex posterior generalis non derogat priori speciali).

Orbene, poiché le disposizioni contenute in toto nell’articolo 20 della legge regionale n. 4/2003 rivestono indubbio carattere di specialità, non si comprendono i motivi di esclusione anche parziale in relazione ai commi 3 e 4 dello stesso articolo addotti dal Comune di Palermo. Infatti, da un lato la stessa circolare n. 35 annovera l’articolo 20 tra quelli che “non possono intendersi abrogati in quanto regolamentazione speciale”, e ciò in forza del principio di specialità sopra enunciato, ma nello stesso tempo a contrario ne mette in dubbio l’applicabilità giustificandone l’esclusione secondo il principio della cronologia delle fonti normative “in relazione all’art. 9 della l.r. n. 37/85 (espressamente abrogato dalla nuova norma)”.
Tale interpretazione non trova fondamento né sul parere reso dall’Avvocatura comunale, né con riguardo alla esplicita abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale n. 37/1985 (operata dall’articolo 30 della legge n. 16/2016).
Ne consegue che ad avviso dello scrivente il rinvio operato con la locuzione “come previsto” dal comma 3 dell’articolo 20, in quanto norma autonoma straordinaria, deve intendersi univocamente quale rinvio a titolo meramente esemplificativo e/o analogico all’articolo 9 della legge regionale n. 37/1985 oggi abrogato, i cui contenuti sono peraltro di fatto riprodotti all’interno dello stesso articolo 20.
Analogamente, lo stesso comma 8 dell’articolo 20, in quanto introduce una disposizione di per sé con carattere di specialità, oggi disciplinata tra le attività libere dall’articolo 3, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 16/2016 tra gli “interventi di manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001, deve intendersi efficace nel nostro ordinamento alle condizioni stabilite dalla stessa norma, salva la presentazione della comunicazione asseverata (CILA – articolo 3, comma 3, l.r. n. 16/2016) in alternativa alla decaduta “autorizzazione edilizia”.
Quanto sopra rappresentato, benché non esaustivo delle criticità interpretative evidenziate, si ritiene possa fornire agli uffici tecnici ed ai professionisti un primo orientamento generale sulla corretta applicazione dalle nuove disposizioni di legge.
La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo".

Scarica la circolare



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