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LO SPLIT PAYMENT PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IVA

La Legge di stabilita' 2015 introduce lo 'split payment', un nuovo procedimento di assolvimento dell'Iva con determinati enti pubblici. L’art. 1, comma 628 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, per le operazioni con Iva esigibile dal 1° gennaio 2015, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 prevedendo un nuovo sistema di assolvimento dell’Iva denominato “split payment”.



Infatti, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 recita che “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”. 

Ciò comporta che dal 1° gennaio 2015:

  • le modalità di fatturazione nei confronti di talienti pubblici, anche dal 1° gennaio 2015, non cambieranno, per meglio dire varranno le regole generali di emissione delle fatture indicando sia la base imponibile che l’Iva; ovviamente verrà meno il concetto in tali casi di Iva differita;

  • al cedente/prestatore dei beni/servizi verrà corrisposto da parte di tali enti pubblici l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva(quindi, solo l’imponibile), invece, l’Iva  sarà corrisposto all’erario direttamente dal beneficiario della cessione/prestazione;

  • a favore dei fornitori interessati dalla disposizione in esame vi è la possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva (all’atto della presentazione della dichiarazione ovvero trimestralmente) per effetto delle modifiche apportate all’art. 30, comma 2, lett. a) (il quale è stato opportunamente integrato sempre da parte della Legge di Stabilità 2015 con il riferimento alle operazioni di cui al nuovo art. 17-ter);

  • per gli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell’Iva, è prevista l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs, n. 471/1997 e la riscossione delle somme dovute mediante l’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, L. n. 311/2004.

 

Si fa, inoltre, presente che i soggetti nei confronti dei quali torna applicabile il nuovo meccanismo sono gli stessi per i quali è possibile emettere fatture con Iva ad esigibilità differita (di cui all’art. 6, comma5 del DPR n. 633/1972) e sono:

  • lo Stato;

  • gli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica (Cnr, Agenzia per la promozione nel Mezzogiorno, Agenzie Fiscali ecc.);

  • gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni);

  • consorzi costituiti tra gli enti pubblici ai sensi dell’art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

  • gli istituti universitari;

  • le Unità Sanitarie Locali;

  • gli enti ospedalieri;

  • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico;

  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza (Inps).

 

Invece, lo split payement non torna applicabile:

  • con riferimento ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenutealla fonte a titolo d’imposta sul reddito (tipicamente le prestazioni rese dai professionisti);

  • qualora un’operazione sia già sottoposta al reverse charge.

 

Il nuovo meccanismo torna applicabile con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta è esigibile dal 1° gennaio 2015. Va da sé che ai fornitori della PA che si sono avvalsi del differimento del versamento dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivo da parte della PA ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DPR 633/1972 non verrà più corrisposta l’imposta per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2015 ancorché le operazioni siano state effettuate e fatturate anteriormente a tale data.



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