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PROPOSTA DI DEROGA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MINIMI

Con la nota del 20 novembre 2014, prot. 885, il Dott. Geom. Paolo Nicolosi, Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Catania, con il rispettivo Delegato Cassa, Dott. Geom. Salvatore Pino, hanno inviato al Presidente della Cassa Italiana di Previdenza Geometri Liberi Professionisti, ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, nonchè per conoscenza al Presidente del C.N.G.G.L. e a tutti i Presidenti dei Collegi d'Italia una proposta di deroga dei contributi previdenziali minimi. Di seguito il testo integrale.



"Premessa

L’attuale momento di crisi generalizzata che investe il nostro paese e che influenza negativamente
la già difficile condizione socio-economica dell’intero territorio Italiano, comporta una profonda e gravissima crisi per l’edilizia, che già da qualche anno, si ripercuote a cascata sull’attività professionale.
E’ del tutto evidente che, in momenti eccezionali, bisogna adottare provvedimenti straordinari ma pur sempre equi. Diversamente il rischio reale è quello di indebitarsi inesorabilmente per sopravvivere o, con razionale amarezza, cancellarsi dall’Albo professionale. Noi riteniamo, e ci auguriamo non solo noi, che ci sia un’altra soluzione, equa e contemporaneamente rispettosa verso tutti. Ed è per questo, senza presunzione, ma con umiltà e spirito di servizio, che proponiamo di valutare ed accogliere, apportando eventuali perfezionamenti, la terza soluzione.

 

Proposta

Coloro i quali, nell’anno 2015, producono redditi inferiori ai valori corrispondenti al contributo minimo soggettivo ( € 2.750,00 pari ad un reddito Irpef di € 21.150,00) e al contributo minimo integrativo ( € 1.375,00 corrispondente a quello risultante dall’applicazione della percentuale del 5% a un volume d'affari pari a 10 volte il contributo minimo soggettivo), possono pagare per il contributo soggettivo il 13% del solo reddito professionale Irpef prodotto nell’anno precedente, e per il contributo integrativo, il 5% sul volume d’affari ai fini IVA prodotto nell’anno precedente.

Il contributo di maternità, quantificato su proposta del Consiglio di Amministrazione, va comunque versato. Per effetto della deroga si determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione, che sarà, comunque, riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato nell’anno 2015. Sarà possibile, integrare i contributi minimi non versati, entro i tre anni successivi, maggiorati degli interessi legali.
Resta fermo, ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità utile, il limite del volume di affari IVA. Pur tuttavia, quelli che non raggiungono il limite del volume d’affari IVA per la pensione di anzianità possono, integrando i contributi minimi non versati entro i tre anni successivi maggiorati degli interessi legali, recuperare l’anno contributivo anche ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità.
A chi usufruisce della deroga rimangono comunque garantite tutte le prestazioni assistenziali, rapportate sempre, per gli anni in cui si è usufruito della deroga, a quanto versato".

 

IL DELEGATO CASSA  IL PRESIDENTE
(Dott. Geom. Salvatore Pino)  (Dott. Geom. Paolo Nicolosi)

 

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