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Nuove norme sulle professioni nel decreto-legge liberalizzazioni

Dopo l'approvazione del Senato passa all'esame della Camera, ma non dovrebbe subire ulteriori modificazioni, il testo del decreto-legge n. 1 del 2012 sulle liberalizzazioni, i cui articoli 9, 9-bis e 10 contengono precise disposizioni relative alle professioni regolamentate.
L'articolo 9 abroga le tariffe professionali, ma mantiene parametri fissi di riferimento in caso di contenzioso in sede giurisdizionale, sulla base di tabelle adottate dai ministeri che vigilano sulle singole professioni.



Saranno rideterminati con decreto ministeriale anche gli oneri che, in base alle parcelle, spettano alle casse professionali, nonché quelli che - sempre in base alle vecchie tariffe - servono al finanziamento degli archivi. La norma prescrive esplicitamente che i parametri per la contribuzione alle Casse di previdenza dei professionisti devono salvaguardare il loro equilibrio finanziario, anche sul lungo periodo. In sede giurisdizionale le tariffe continueranno ad essere valide fino alla entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali e, comunque, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, che non potrà superare il 24 di marzo (quindi le tariffe decadranno al massimo il 22 luglio 2012).

Da subito invece i compensi professionali devono essere pattuiti al momento del conferimento dell'incarico, con un preventivo di massima contenente tutti gli oneri, spese e contributi, riferito alle singole voci che compongono il prezzo. Il professionista è anche obbligato ad indicare nel preventivo i dati della propria polizza assicurativa contro i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Il decreto innova le norme del decreto-legge n. 138 del 2011 in tema di tirocinio professionale. Viene stabilito che esso duri al massimo 18 mesi e che al tirocinante spetti un rimborso spese forfettario dopo i primi sei mesi di tirocinio. Inoltre gli Ordini professionali potranno riconoscere tali primi sei mesi di tirocinio nell’ambito dei corsi di laurea triennali o quinquennali.

Nulla viene previsto invece per i Collegi professionali in riferimento allo svolgimento del tirocinio nell’ambito del triennio degli Istituti Tecnici Superiori, per i quali rimangono le norme già vigenti.

Il decreto prevede, inoltre, che gli esami di Stato per l’accesso alle professioni siano ridotti ed accorpati tra loro in base alla similarità delle attività professionali cui danno accesso, ma solo su base volontaria da parte degli Ordini e Collegi, senza alcun obbligo di legge.

Vengono poi abrogate tutte le norme in materia di tariffe, assicurazioni, compensi ai tirocinanti, previste dal decreto-legge 138/2011 e non compatibili con la nuova normativa, sebbene mai entrate in vigore, in quanto avrebbero dovuto essere attuate ad agosto 2012.

Stessa sorte è stata riservata alle norme del decreto-legge 138/2011 in materia di società tra professionisti, ancora non efficaci, ma che dovranno essere attuate anch’esse entro agosto 2012. Tali norme hanno subito importanti modifiche. Innanzitutto ora è stato previsto che le società cooperative tra professionisti dovranno essere composte da almeno tre soci. E' molto importante che sia stato precisato che la partecipazione alle società professionali di soci non professionisti - ammessa solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento - debba limitarsi a non più di un terzo del numero dei soci e del capitale sociale, pena lo scioglimento e la cancellazione dall'Albo professionale. Inoltre anche le società di professionisti devono prevedere le polizze di responsabilità civile per i singoli soci, mentre ciascuno professionista potrà mantenere il diritto al segreto professionale nei confronti degli altri soci.

Vengono fatte salve anche le "associazioni professionali" secondo le modalità già vigenti prima del decreto-legge n. 138/2011.

Il nuovo decreto, infine, estende anche ai CONFIDI costituiti tra liberi professionisti una forma di patrimonializzazione che consente la partecipazione al capitale sociale, in deroga ad ogni divieto o limite, di imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché di enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano di almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.



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