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Piccoli interventi in aree tutelate

È iniziato la scorsa settimana in Commissione Ambiente della Camera, l’esame del Regolamento che semplifica l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

L’obiettivo del provvedimento - ha spiegato il relatore Angelo Alessandri - è quello di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del paesaggio e quelle di sviluppo del territorio, e tra il ruolo degli organi dello Stato e quello delle regioni e degli enti locali. Il Regolamento in esame attua l’articolo 146, comma 9, del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004) introducendo un’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità che rappresentano - secondo la relazione illustrativa - circa il 75% delle richieste. Le semplificazioni riguardano la documentazione da presentare, l’iter procedurale e i tempi di conclusione del procedimento.



Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio prevede tre tipi di autorizzazione paesaggistica: quella ordinaria (art. 146); quella per le opere da eseguirsi da parte dello Stato (art. 147); quella “in via transitoria” (art. 159), concessa nelle more dell’adeguamento dei piani paesaggistici. Il suddetto regime transitorio, prorogato più volte, è scaduto il 31 dicembre 2009 (art. 23, comma 6, DL 78/2009.
La procedura ordinaria viene avviata dai proprietari di immobili ed aree di interesse paesaggistico che intendano effettuare interventi o apportarvi modifiche. L’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di interventi nelle zone vincolate. Il suo rilascio spetta alle Regioni o a province e enti locali delegati dalle Regioni. La competenze sull’autorizzazione paesaggistica è della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie; infatti, la Regione può pronunciarsi solo dopo aver acquisito il parere del Soprintendente.
 
Il Regolamento in esame interviene semplificando la procedura per gli interventi “di lieve entità”. In primo luogo individua un elenco di interventi che possono considerarsi “di lieve entità”: si tratta di 42 tipologie di lavori, che vanno dagli interventi su edifici esistenti a quelli di manutenzione idraulica, silvicoltura e difesa costiera, a quelli in zone cimiteriali, a quelli relativi alla realizzazione di impianti energetici, di telecomunicazione e altri interventi similari, nonché alla realizzazione di strutture mobili temporanee. L’elenco può essere modificato o integrato.
 
Viene poi definita una procedura più rapida e più semplice per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione: la documentazione da presentare insieme all’istanza si riduce ad una relazione redatta da un tecnico, che attesti la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica, edilizia e del paesaggio. I tempi del procedimento autorizzatorio si riducono da 105 a 60 giorni complessivi (30 giorni presso l’ente locale per l’istruttoria e l’eventuale conclusione negativa anticipata, più 25 giorni per il parere vincolante del Soprintendente, più 5 giorni per l’adozione del provvedimento definitivo).
 
L’articolo 7 - conclude il relatore - dispone che il Regolamento entri in vigore contestualmente all’articolo 146 del Codice del Paesaggio sull’autorizzazione paesaggistica ordinaria, che - si legge ancora nel resoconto della seduta - sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2010.

In realtà la procedura ordinaria di cui all’art. 146 è entrata in vigore il 1° gennaio 2010, perché la proroga del regime transitorio è scaduta il 31 dicembre 2009, come affermato dallo stesso relatore, e confermato dalla Circolare del 22 gennaio 2010 del Ministero dei Beni culturali.

 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

 

Bozza del regolamento

 

Analisi tecnico normativa

 

Relazione illustrativa



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