Se manca il presupposto di una effettiva utilizzazione edificatoria, il terreno deve essere assoggettato al solo valore agricolo ed è esente da imposizione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale Sezione distaccata di Foggia che con la sentenza n. 40 del 27 febbraio 2012 ha rigettato l'appello proposto da un Comune contro una precedente decisione che accoglieva il ricorso presentato avverso degli avvisi di accertamento che assoggettavano ad imposizione ICI un terreno in zona C/3 compreso nel Programma di Fabbricazione assoggettandolo ad un valore a mq stabilito.