Obbligo di mediazione anche per le controversie condominiali
Data: Venerd́, 30 marzo 2012
Argomento: COMPETENZE PROF.


Obbligo di mediazione anche per le controversie condominialiIl 20 marzo 2012 ha visto l'entrata in vigore, anche per le vertenze condominiali, del nuovo procedimento obbligatorio di mediazione. Il decreto legge n. 225 del 2010 aveva, infatti, differito di un anno l’entrata in vigore dell’art. 5 del Dl 28/10 nella parte in cui prevedeva il tentativo obbligatorio anche per le controversie in materia di condominio.



La norma ha il dichiarato intento di diminuire il carico di cause civili pendenti nei nostri tribunali, considerando che circa un quinto riguardano il condominio. In base alla normativa, ogni cittadino che vorrà far valere un suo diritto, nei rapporti di condominio, prima di chiedere l’intervento del Giudice dovrà tentare una conciliazione della vertenza, rivolgendosi a un organismo specializzato, che, con l'aiuto di un esperto mediatore, tenterà di portare a soluzione conciliativa la controversia.
Della lista dei mediatori autorizzati fanno parte, secondo i registri del ministero della Giustizia, 797 istituti di mediazione accreditati e 270 enti di formazione. La procedura è abbastanza semplificata e inizia con il deposito di una domanda presso l'organismo di mediazione, che verrà comunicata alla controparte al fine di dare avvio agli incontri atti a tentare di definire la questione. Il tutto dovrà chiudersi in un massimo di quattro mesi.
Una volta iniziato il procedimento, le parti decideranno se conciliare la controversia, e le altre dispute ad essa collegate, in questo caso si redigerà un verbale di conciliazione che, una volta omologato dal Tribunale, avrà la stessa efficacia di una sentenza. Se le parti non troveranno un accordo nei tempi indicati ci si potrà rivolgere alla Giustizia Ordinaria






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