Nell’ambito delle attività che il codice civile attribuisce ai responsabili dei Servizi di pubblicità immobiliare, in sede di aggiornamento dei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2664, comma 2 del codice civile, il Conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione (c.d. duplo).
Analoga previsione è contenuta nell’art. 2840 c.c. che detta disposizioni in merito al certificato dell’iscrizione.