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Nel decreto ‘fare' novita' sulla Scia

Cambia la procedura per la presentazione e il perfezionamento della Scia in materia edilizia: il decreto 69/2013 ha introdotto un nuovo articolo - il 23 bis rubricato Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori.



Il soggetto che presenta la Scia in Comune, potrà ora:

a) richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, (i cd. nulla osta preliminari: autorizzazioni paesaggistiche, archeologiche, idrogeologiche, ecc); oppure

b) presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.

Sarà, quindi, cura dello sportello unico provvedere ad acquisire i necessari nulla osta e comunicare tempestivamente all'interessato la loro avvenuta acquisizione.

Il termine entro cui l'attività di acquisizione dei nulla osta deve terminare è fissato in 60 giorni. Nel caso in cui il termine decorra senza aver ottenuto i pareri, il responsabile dello sportello indice una conferenza di servizi al cui tavolo siederanno le amministrazioni che non hanno ancora espresso il proprio parere (le amministrazioni che hanno risposto positivamente alle istanze possono, infatti, non partecipare).

Una volta ottenuti i pareri, e anche in assenza della formale chiusura del procedimento amministrativo, l'interessato potrà avviare l'attività segnalata, essendo necessaria unicamente la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

La procedura appena descritta trova applicazione per:

  • interventi in Scia;
  • intervento soggetti alla sola Comunicazione di inizio lavori (Cia) qualora siano necessari vari atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio.

Novità anche per i centri storici (ossia, secondo la dicitura del dm 1444/1968, le zone omogenee A):  per gli interventi e le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e che comportano modifiche della sagoma rispetto all' edificio preesistente o già assentito, non possono avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

In altri termini, si è introdotta per alcune zone di territorio una disciplina della Scia peculiare: normalmente essa consente di iniziare i lavori al momento della presentazione della segnalazione, lasciando poi alle amministrazioni comunali il compito di provvedere alla verifica della regolarità dell'istanza entro 60 giorni. Per una forma di tutela dei centri storici, invece, il decreto del fare ha introdotto il termine di 20 giorni dopo la presentazione della segnalazione: in questo lasso di tempo non è consentito l'avvio delle attività edilizie, che restano - quindi - subordinate ad un controllo preventivo della pubblica amministrazione.



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