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Sull'accatastamento fotovoltaico, l'AdT chiarisce i criteri

Sull'accatastamento fotovoltaico, l'AdT chiarisce i criteriL’Agenzia del Territorio ha chiarito per mezzo della nota del 22 giugno scorso agli uffici provinciali e alle direzioni regionali i criteri di accatastamento degli impianti fotovoltaici ospitati da immobili. Come si legge nella nota, non è obbligatorio l’accatastamento come unità immobiliare autonoma di impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati nell’architettura dell’immobile o realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato o di un’abitazione censiti al catasto edilizio urbano.



Le installazioni possono essere assimilate agli impianti dell’immobile, previa dichiarazione di variazione e rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare cui l'impianto risulta integrato, se ne incrementa il valore capitale di un percentuale pari o maggiore del 15%.

Inoltre, se l’impianto fotovoltaico non ha una potenza nominale superiore a 3 Kw, non sussiste l’obbligo di dichiarazione al catasto. In altri due casi, non è obbligatorio l’accatastamento.

Il primo è quello in cui “la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano”.

Il secondo caso riguarda le installazioni ubicate al suolo, il cui volume “individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri3.

La nota, infine, stabilisce come e quando si ottiene il carattere di ruralità, che contempla quattro casi. Il primo è che “l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola”.

Il secondo caso è che l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola.

Il terzo criterio di ruralità è che l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune dove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi e, infine, il quarto è che almeno uno dei requisiti oggettivi (richiamati al paragrafo 4 della circolare n. 32 del 2009) sia soddisfatto.

Leggi la circolare



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